Legge sulla buona architettura: parte la raccolta firme

A pochi giorni dall'approvazione da parte del Senato del disegno di legge n. 1678 che delega il Governo a recepire le tre direttive Europee (2014/23/UE, 2014...

23/06/2015
A pochi giorni dall'approvazione da parte del Senato del disegno di legge n. 1678 che delega il Governo a recepire le tre direttive Europee (2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE), riformando il mondo degli Appalti, è partita una raccolta firme con annessa lettera al Presidente del Consiglio Matteo Renzi per una legge sulla buona architettura, da parte di Assoarching (Associazione Regionale Liberi Professionisti Architetti e Ingegneri).

La petizione nasce dalla consapevolezza che l'attuale impianto normativo sui lavori pubblici (D.Lgs. n. 163/2006 e D.P.R. n. 207/2010) ha accorpato in un unico testo le procedure per la progettazione delle opere e quelle per l'appalto dei lavori, ovvero argomenti che non solo attengono a diverse discipline e competenze, ma soprattutto esigono un approccio culturale di diversa natura.

Per firmare la petizione clicca qui.

Di seguito il testo completo della lettera aperta che vi invito a leggere e commentare.

"L'attuale normativa in materia di lavori pubblici (D.Lgs. 163/2006 e D.P.R. 207/2010) ha accorpato in un unico testo le procedure per la progettazione delle opere e quelle per l'appalto dei lavori, argomenti che non solo attengono a diverse discipline e competenze, ma soprattutto esigono un approccio culturale di diversa natura. Questa innaturale promiscuità avviene solo nel nostro Paese.

In nessuna delle 378.257 parole di cui è composta l'attuale normativa vigente, compare la parola architetto o ingegnere. Questi soggetti vengono definiti operatori economici.

Altro aspetto autolesionisticamente negativo nella copiosa produzione legislativa del nostro Paese - patria di Brunelleschi, di Leon Battista Alberti, di Bramante, di Nervi, di Piano - consiste nella assenza di una Legge sull'Architettura e sulla sua qualità. Cosa che non avviene in nessun altro Paese europeo.

L'attuale normativa in materia di lavori pubblici prevede il ricorso ai liberi professionisti (ingegneri e architetti) per la progettazione e la direzione dei lavori pubblici, solo dopo che gli Uffici Tecnici delle Pubbliche Amministrazioni abbiano accertato l'impossibilità di progettare o dirigere un'opera. Il ruolo dei liberi professionisti si può quindi definire di surroga oltre al fatto che, mentre al libero professionista vengono richiesti ampi requisiti che ne garantiscano capacità, esperienza, solidità economica (curriculum riferito agli ultimi dieci anni e alla stessa tipologia delle opere da progettare e realizzare, fatturato degli ultimi tre anni, numero di dipendenti, etc.), un qualsiasi componente di un qualsiasi Ufficio Tecnico pubblico può assumere e svolgere qualsiasi incarico professionale per la realizzazione di un'opera pubblica senza dover garantire alcunché. Anche questa è una cosa che non succede in nessun altro Paese europeo.

In nessun altro settore professionale del nostro Paese esistono condizioni di tal fatta, che non premiano la qualità del progetto e della sua realizzazione

Secondo le attuali procedure Michelangelo Buonarroti non avrebbe potuto progettare la cupola della Basilica di S. Pietro, né Brunelleschi la cupola di S. Maria del Fiore, perché quando ne vennero incaricati, rispettivamente da Papa Giulio II e dalla Fabbriceria del Duomo, non ne possedevano il curriculum (non avevano mai progettato una cupola), il fatturato, i requisiti organizzativi, ecc.

Né tutto questo ponderoso corpo normativo è servito ad evitare gli episodi di corruzione, di malaffare e di spreco di risorse pubbliche che caratterizza il settore delle opere pubbliche.

L'attuale normativa in materia di lavori pubblici considera l'architettura e l'ingegneria esclusivamente come attività economiche ignorandone i fondamentali aspetti culturali, emarginando i giovani professionisti, privando di fatto la collettività del contributo che le potrebbe derivare dal patrimonio di capacità, fantasia, esperienza dei liberi professionisti. Anche questa è una cosa che non succede in nessun altro Paese europeo.
La buona architettura contemporanea è anche attrattiva di flussi turistici e le "città belle producono gente bella". Le città vengono oggi visitate non solo per le loro architetture storiche monumentali ma anche per le recenti realizzazioni di architettura contemporanea.

Quanto leggiamo sulla stampa a proposito dei lavori della Commissione Nencini delegata al recepimento delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento Europeo inerenti il riordino complessivo della disciplina vigente in materia di lavori pubblici, non ci fa assolutamente sperare in un "CAMBIO VERSO".

Sembra di rivedere un film già visto più volte. La riscrittura delle vecchie norme non fa che ribadirne l'impostazione culturale e giuridica riproducendone gli errori, ritardi, i presupposti per i fenomeni di corruzione cui il nostro Paese sembra condannato.
Il sistema indicato dalle nuove direttive europee dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come sistema di scelta del professionista, è il sistema meno trasparente che possa esistere.
La scelta del professionista o dell'impresa avviene infatti in seduta riservata e non aperta al pubblico.
Non vogliamo che le incongruenze e i buchi neri contenuti nell'attuale normativa possano ricomparire, con parole nuove, nel nuovo testo in fase di elaborazione.
La crisi nel settore delle opere pubbliche deriva anche dalla mancanza di progetti esecutivi effettivamente cantierabili. Specialmente al Sud sono pochi i cantieri aperti, anche per l'impiego dei fondi strutturali europei, per la mancanza di progetti che possano affrontare positivamente il vaglio del cantiere.
Persistere nel delegare agli Uffici Tecnici dei vari Enti le fasi progettuali di un'opera pubblica significa non rendersi conto della complessità della redazione di un progetto esecutivo da mandare in gara e da realizzare.

Inoltre, continuare a prevedere come oggi si fa, che la fase progettuale sia distinta da quella della direzione dei lavori è anch'esso un clamoroso errore culturale, oltre che tecnico. La progettazione e la direzione dei lavori di un'opera è un processo unitario e complesso non frazionabile se non a danno della qualità del risultato e quindi degli interessi della collettività intesa come committente di qualsiasi opera pubblica.
Chiediamo pertanto l'elaborazione di una Legge sull'Architettura che ponga la qualità dell'opera pubblica come obiettivo primario, fondata su di un sistema di regole e di procedure ben distinte dal quadro normativo finalizzato a definire le regole dell'attività delle imprese di costruzione.

Nella speranza di potere continuare a fare il mestiere più bello del mondo, riportiamo qui di seguito alcune proposte su cui la Legge sull'Architettura dovrebbe basarsi; proposte che scaturiscono dalla diretta esperienza da noi maturata come architetti e ingegneri liberi professionisti.
a) Il concorso di progettazione come metodo prioritario di scelta del progetto e non del progettista. Concorso da svincolare da ogni condizionamento. Sui progetti si dovrà esprimere anche la collettività del luogo cui l'opera da realizzare è destinata.
b) Al concorso di progettazione possono partecipare tutti i professionisti interessati anche quindi i giovani professionisti dato che non sarà necessario possedere fatturati minimi, personale impiegato, curriculum specialistico. La scelta del progetto avviene in seduta pubblica.
c) Per tutte le altre tipologie di opere dove non è possibile prevedere il Concorso di progettazione, il Responsabile del Procedimento prevede un Bando aperto a tutti i liberi professionisti. Verificati alcuni requisiti minimi, si procede alla scelta mediante sorteggio pubblico.
d) Il progettista di un'opera pubblica ne deve seguire anche la realizzazione, in qualità di direttore dei lavori, fino al Collaudo. La redazione di tutti i livelli di progettazione e le attività di direzione, misura e contabilità dei lavori, di coordinamento per la sicurezza e di collaudo sono svolti dai liberi professionisti. Ai componenti degli Uffici Tecnici degli Enti, oltre alle rispettive funzioni e attività istituzionali, spettano le attività di programmazione e controllo oltre a quelle di progettazione e direzione degli interventi di manutenzione ordinaria"
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A cura di Gianluca Oreto
   
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