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Liberalizzazioni: Approvate con voto di fiducia e con doppia maggioranza per i soci professionisti

Nella seduta di ieri la Camera dei Deputati con 449 voti a favore e 79 contrari ha votato la fiducia posta dal Governo sull'approvazione, senza emendamenti e...

22/03/2012
Nella seduta di ieri la Camera dei Deputati con 449 voti a favore e 79 contrari ha votato la fiducia posta dal Governo sull'approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo unico, nel testo delle Commissioni, del disegno di legge, già approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.
Alla richiesta di fiducia (la dodicesima da quando si è insediato il "Governo Monti") il Presidente della Camera Gianfranco Fini ha affermato"Mi sia consentito esprimere il mio rammarico per l'insensibilità del Governo che non ha ritenuto opportuno fornire all'Assemblea ulteriori elementi di valutazione". Di fatto, il Governo non ha dato alcuna risposta sulla questione della copertura finanziaria su alcuni articoli.

Il testo definitivo del decreto sulle liberalizzazioni è, dunque, quello già approvato il 2 marzo scorso dal Senato e dovrebbe essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di domani o di sabato con alcune piccole modifiche inserite da un'errata-corrige pubblicata sul sito della Camera dei deputati.

Con l'errata-corrige, nell'articolo 9-bis relativo alle società tra professionisti, inserito nella conversione in legge da parte del Senato, che modifica l'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: "il numero dei soci professionisti o la partecipazione al capitale sociale dei professionisti" devono intendersi sostituite dalle seguenti: "il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti".
Viene, di fatto, sostituita la disgiunzione "o" con la congiunzione "e" e con tale modifica viene inserito un doppio argine per i soci di capitale che non potranno esprime più di 1/3 sia del numero dei soci che del capitale.
Il testo precedente avrebbe consentito la costituzione di una s.r.l. professionale, una cooperativa o una s.a.s. con un socio professionista detentore del 67% del capitale e con due soci non professionisti detentori del restante 33% del capitale mentre con il testo attuale i 2/3 sia dei soci che del capitale devono essere proprietà soltanto di soci professionisti.

Con l'occasione ricordiamo che con l'articolo 9 sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico e che il comma 2-bis dell’articolo in argomento lascia in vita le tariffe giudiziarie vigenti, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, sino alla data di entrata in vigore dei nuovi decreti ministeriali e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso.
Nulla viene detto, invece, in riferimento ai lavori pubblici lasciando nel caos un sistema che dovrà trovare nuove regole per evitare che gli affidamenti dei servizi di architettura e di ingegneria entrino nel caos.
Sono stati abrogati, di fatto, sia la legge n. 143 del 1949 relativa alle tariffe per le opere private che il Decreto Ministeriale 4 aprile 2001 relativo alle tariffe per le opere pubbliche.
Resta il nostro personale relativo alle gare per i servizi di architettura e di ingegneria che, senza tariffe di riferimento, porteranno il Responsabile del procedimento a definire l'importo a base d'asta con criteri soggettivi e non più oggettivi perché con l'abrogazione delle tariffe manca un necessario riferimento per individuare l'importo a base d'asta dei servizi di architettura e di ingegneria, inserendo il libero arbitrio nella determinazione del criterio di aggiudicazione (affidamento diretto, procedura negoziata o asta pubblica).
Allo stato attuale ci chiediamo come sarà possibile determinare i requisiti di capacità tecnica senza alcun riferimento alle Classi ed alle Categorie? E come sarà possibile costruire l'elenco dei professionisti? In base a quali classi e categorie?

A cura di Paolo Oreto
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