Liguria: Nuove disposizioni in materia urbanistica e di tutela del paesaggio

Il Consiglio regionale della Regione Liguria, nella lunga seduta di martedì 31 gennaio,  ha approvato il disegno di legge 134 "Disposizioni in materia urbani...

08/02/2017

Il Consiglio regionale della Regione Liguria, nella lunga seduta di martedì 31 gennaio,  ha approvato il disegno di legge 134 "Disposizioni in materia urbanistica e di tutela del paesaggio. Modifica della legge regionale 4 settembre 1997, numero 36 Legge urbanistica regionale e della legge regionale 6 giugno 2014, numero 13 Testo unico della normativa in materia di paesaggio". Il testo normativo interviene con alcune modifiche alla Legge urbanistica regionale numero 36/1997, già oggetto di riforma sostanziale con la legge regionale 29/2016, limitatamente all'aggiornamento dei termini temporali assegnati ai Comuni per la formazione del Puc, che nella norma vigente sono con scadenza al 30 aprile 2017. La Giunta regionale ha spostato il termine del 30 aprile 2017 al 31 dicembre 2020 così da assicurare un congruo periodo di tempo per la migliore elaborazione del Piano urbanistico comunale, ferme restando peraltro le limitazioni all'attività di pianificazione urbanistica atteso che gli stessi Comuni non possono apportare varianti ai vecchi Prg se non limitatamente a quelle eventualmente necessarie per le attività produttive e le opere pubbliche. La normativa riguarda 44 comuni liguri, prevalentemente di piccola dimensione.

Il Disegno di legge 134  interviene con alcune modifiche alla legge urbanistica regionale numero 36/1997, già oggetto di riforma sostanziale con la legge regionale 29/2016, limitatamente all’aggiornamento dei  termini temporali assegnati ai Comuni per la formazione del PUC,  che nella norma vigente sono con scadenza al 30 aprile 2017.
La Giunta regionale ha spostato il termine del 30 aprile 2017 al 31 dicembre 2020 così da assicurare un congruo periodo di tempo per la migliore elaborazione del Piano urbanistico comunale, ferme restando peraltro le limitazioni all’attività di pianificazione urbanistica atteso che gli stessi Comuni non possono apportare varianti ai vecchi PRG se non limitatamente a quelle eventualmente necessarie per le attività produttive e le opere pubbliche. La normativa riguarda 44 comuni liguri, prevalentemente di piccola dimensione, con alcune rilevanti eccezioni costituite dai Comuni di Ospedaletti, Taggia, Borghetto S.S., Pietra Ligure, Portofino, Rapallo, Zoagli e Monterosso che risultano ancora dotati di vecchi Piani Regolatori Generali privi della disciplina paesistica che era stata imposta con la Legge regionale .6/1991 mai applicata da questi Comuni. Le modifiche che lo Stato ha apportato al codice del paesaggio D.Lgs. 42/2004 e s.m. e che prevedono il parere vincolante della Soprintendenza paesaggistica per tutti gli interventi ricadenti in aree sottoposte al vincolo paesaggistico, ha reso meno preoccupante la posizione dei Comuni sopra richiamati, perché il controllo sistematico esercitato dalla Soprintendenza assicura un adeguato controllo paesaggistico del territorio anche nei Comuni che non si sono mai dotati di regole locali. Al tempo stesso le modifiche normative che sono intervenute sia per quanto riguarda la disciplina urbanistica che per quanto riguarda quella ambientale, hanno portato a considerare troppo limitato il tempo assegnato agli stessi Comuni per la formazione del PUC. Con lo stesso provvedimento si assegna ai Comuni, che hanno ricevuto un contributo economico per la formazione del PUC, il termine del 31 dicembre 2017 per l’adozione dello stesso piano, decorso infruttuosamente il quale questi Comuni dovranno restituire alla Regione il contributo economico ricevuto, in due differenti tranche.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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