MODELLO AGENZIA DELLE ENTRATE

Dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 14 settembre 2006 nella causa C-228/05 che ha bocciato il regime italiano di detraibilità dell’Iva per ...

27/02/2007
Dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 14 settembre 2006 nella causa C-228/05 che ha bocciato il regime italiano di detraibilità dell’Iva per le vetture aziendali, l’Agenzia delle Entrate, con un provvedimento del 22 febbraio scorso ha reso note le modalità per la richiesta di rimborso dell’IVA pagata sugli acquisti di autoveicoli e sui servizi di cui all’articolo 19-bis 1, lettere c) e d) del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, presentata ai sensi del decreto legge 15 settembre 2006, n. 258, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2006, n. 278 in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Ai fini dell'attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, in sede di prima applicazione i soggetti passivi che fino alla data del 13 settembre 2006 hanno effettuato nell'esercizio dell'impresa, arte o professione acquisti ed importazioni di beni e servizi indicati nell'articolo 19-bis1, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono presentare in via telematica entro il 15 aprile 2007 apposita istanza di rimborso, utilizzando uno specifico modello, approvato il 22 febbraio scorso con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

La detrazione è ammessa nella misura corrispondente alle percentuali di seguito indicate, stabilite per settori di attività, in base all’utilizzo medio delle autovetture e degli autoveicoli:
a) agricoltura, caccia, silvicoltura, pesca, piscicoltura: 35%;
b) altri settori di attività: 40%.

L’importo effettivamente spettante a rimborso è determinato sottraendo, dall’importo che si ottiene applicando le percentuali indicate, la detrazione IVA già operata nonché gli importi corrispondenti al risparmio d’imposta fruita ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP per effetto delle maggiori deduzioni eventualmente calcolate in relazione all’IVA indetraibile. L’istante, a fondamento dell’istanza di rimborso, deve conservare ed esibire all’amministrazione finanziaria, ove questa ne faccia richiesta, i documenti indicati nel modello.

I contribuenti che non intendono avvalersi della determinazione forfetaria delle percentuali di detrazione, possono individuare analiticamente la misura della detrazione spettante e chiederne il rimborso presentando agli uffici dell’Agenzia delle Entrate apposita istanza ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 entro il termine di due anni decorrenti dal 15 novembre 2006. L’istanza deve essere corredata dai dati indicanti la misura dell’effettivo utilizzo dell’autoveicolo nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, in base a criteri di reale inerenza, ricavabili dai seguenti atti:
- documenti di contabilità aziendale da cui possa desumersi la percorrenza del veicolo in relazione all’esercizio dell’attività d’impresa;
- documentazione amministrativo-contabile nella quale siano indicati gli elementi idonei ad attestare che il veicolo è stato utilizzato in orari e su percorsi coerenti con l’ordinario svolgimento dell’attività.
I documenti posti a fondamento dell’istanza di rimborso devono essere allegati all’istanza di rimborso, nella quale, al fine di evitare ingiustificati arricchimenti, devono, altresì, essere indicati l’ammontare dell’IVA eventualmente già detratta in conformità alla normativa vigente al momento in cui è sorto il diritto alla detrazione nonché i dati relativi agli altri tributi rilevanti ai fini della determinazione delle somme effettivamente spettanti.

A cura di Gianluca Oreto
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