Misure anti Covid-19 e DPCM 24 ottobre 2020: basteranno?

Le nuove misure anti Covid-19 lasciano molti dubbi sui criteri di apertura dei servizi di ristorazione

di Redazione tecnica - 26/10/2020

Dalla firma del Premier Conte e la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del Presidente del Consiglio 24 ottobre 2020, una domanda che un po' tutti ci stiamo facendo è: basteranno le nuove misure messe in campo dal Governo per invertire l'attuale tendenza dei contagi da Covid-19?

Le misure anti Covid-19 di ottobre

Nel mese di ottobre e più in particolare dal 13 al 24, si sono susseguiti 3 DPCM che lascerebbero intendere la volontà di intervenire per successive approssimazioni:

Le nuove misure anti Covid-19 dal 26 ottobre 2020 per la ristorazione

Dal 26 ottobre 2020 e fino al 24 novembre 2020 saranno in vigore le nuove restrizioni previste tra le quali l'art. 1, comma 9, lettera ee), del citato dPCM 24/10/2020, prevede quelle più stringenti per le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) per le quali è stato previsto:

  • sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00;
  • il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi;
  • dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;
  • resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati;
  • resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Ma la lettera ee) non si ferma qui perché è aggiunto anche che le attività dei servizi di ristorazione "restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10; continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente".

Servizi di ristorazione aperti solo con protocolli regionali?

Che significa? Una domanda lecita perché quanto scritto si presta ad una doppia interpretazione.

Una prima interpretazione potrebbe essere quella che le attività dei servizi di ristorazione non sono consentite neanche dalle ore 5.00 e fino alle 18.00 se le Regioni e le Province autonome non abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e non abbiano individuato i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.

Una seconda interpretazione potrebbe essere quella che le attività dei servizi di ristorazione siano consentite sempre e senza limitazioni di orario se le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle attività dei servizi di ristorazione con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori ed abbiano individuato i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.

Con entrambe le interpretazioni, il Governo trasferisce la responsabilità decisionale alle Regioni ed alle Province autonome che, avrebbero il compito e l’onere di accertare la compatibilità delle citate attività con la situazione epidemiologica e predisporre i protocolli e le linee guida.

In ogni caso, delle due interpretazioni la prima è quello che ha un senso maggiore in quanto ad una limitazione di orario di apertura imposta con un provvedimento nazionale si innesta una limitazione totale che sarebbe imposta nel caso in cui le Regioni e le Province autonome non accertino che nel proprio territorio tali attività non sarebbero compatibili con l'andamento della situazione epidemiologica.

In sintesi si tratterebbe, in atto, di un lockdown camuffato delle attività dei servizi di ristorazione che si potrebbero liberalizzare dalle ore 5.00 e fino alle 18.00 con la già evidenziata condizione imposta alle Regioni ed alle Province autonome.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata