NO DEL CONSIGLIO DI STATO AL SECONDO DECRETO CORRETTIVO

Dopo l’approvazione in via preliminare da parte del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2007 di un secondo decreto correttivo che aveva già incassato il pr...

12/06/2007
Dopo l’approvazione in via preliminare da parte del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2007 di un secondo decreto correttivo che aveva già incassato il primo “NO” della Conferenza delle Regioni, arriva il secondo “NO” del Consiglio di Stato che ha espresso il proprio parere nell’adunanza n. 1750 del 6 giugno scorso.
E questa volta non si tratta di un braccio di ferro tra il Governo e Regioni avente come oggetto del contendere la revisione delle competenze, contenuta nell’articolo 4 del Codice stesso ma di ben altro.
Doccia fredda, quindi, per il Ministro delle Infrastrutture Antonio di Pietro che, con il secondo decreto correttivo, dice il Consiglio di Stato, aveva cercato di inserire nel codice dei contratti alcune norme con il preciso intento di attuare “un esercizio tardivo della delega principale”.

. Ricordiamo che nel secondo decreto correttivo il Ministro Antonio di Pietro, aveva inserito ulteriori norme modificative e correttive del Codice dei contratti pubblici in materia:
  • di procedura negoziata con e senza bando,
  • di accordi quadro,
  • project financing,
  • di misure per rafforzare la vigilanza in materia di contratti pubblici,
tutte, secondo il Ministro, finalizzate ad accrescere la trasparenza, a snellire le procedure ed a garantire una maggiore aderenza al dettato comunitario.

La più sostanziale norma modificativa era la prima con cui si cercava di ridurre al minimo il ricorso alla procedura negoziata (definita prima trattativa privata); con la norma contenuta nel secondo decreto correttivo veniva proposto di eliminare due delle quattro possibilità di ricorrere alla procedura negoziata (trattativa privata) e precisamente:
  • nel caso di lavori, sevizi e forniture evitare la possibilità quando “la particolare natura” non consente all’Ente appaltante “la fissazione preliminare e globale dei prezzi”;
  • nel caso della progettazione quando non è possibile stabilire “le specifiche del contratto”.
Ma il Consiglio di Stato non entra nel merito del problema perché precisa che tali modifiche non soltanto attuano “un esercizio tardivo della delega principale” ma cancellano, altresì, nel campo dei servizi, possibilità ammesse sina dal 1995 con il D.Lgs. n. 157.
Nel caso, invece, di lavori analoghi, il Consiglio di Stato, pur ritenendo che la scelta di eliminare la trattativa provata senza bando sia una “innovazione sostanziale” precisano che la modifica introdotta possa essere ritenuta positiva perché “fondata sul forte rischio di abusi cui la disposizione notoriamente si presta”.
Nel caso, invece, di project financing (finanziamento privato di opere pubbliche), al Consiglio di Stato non approvano l’introduzione, nel secondo decreto correttivo, di un prezzo di restituzione dell’opera che lo Stato può pagare al termine della concessione al fine di, eventualmente, “ridurre sensibilmente il rischio del concessionario”.
Per ultimo, viene, altresì, contestata la scelta di sospendere, sino all’arrivo del Regolamento di attuazione, le nuove procedure di gara quali il dialogo competitivo e la liberalizzazione dell’appalto integrato che, invece, farebbero parte di quelle norme cosiddette “self-executing” che, quindi, sarebbero già operanti, senza necessità di norme di recepimento, sin dall’1 febbraio scorso, data di entrata in vigore delle due direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.
Sul problema legato invece alla richiesta delle Regioni di un riequilibrio in senso federalista delle competenze fissate dal Codice, il Consiglio di Stato non si pronuncia e rinvia la soluzione alla decisione che la Corte costituzionale e che è atteso per il 23 ottobre 2007.

Successivamente ai due pareri delle Regioni e del Consiglio di Stato, negativo il primo e parzialmente negativo il secondo, il secondo decreto correttivo, prima della definitiva approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, approderà alle competenti commissioni della Camera e del Senato. Con l’occasione, poi, ci chiediamo quali siano gli intendimenti del Ministro delle Infrastrutture Antonio di Pietro sulle importanti scadenze dei prossimi mesi di giugno e luglio quali:
  • l’entrata in vigore l’1 agosto, a meno di ulteriori proroghe, delle norme sospese con il D.Lgs. n. 163/2006;
  • l’emanazione entro l’1 luglio 2007 del Nuovo Regolamento che sostituirà l’attuale Regolamento della legge n. 109/1994 (D.P.R. n. 554/1999) in atto ancora utilizzato per quelle parti compatibili con le disposizioni del nuovo Codice degli appalti;
  • l’emanazione del nuovo capitolato generale d’appalto.
A cura di Paolo Oreto


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