NUOVA PROCEDURA NEL DECRETO ANTICRISI

All’articolo 16-bis (Misure di semplificazione per le famiglie e le imprese) del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, nel testo coordinato con la legge di...

02/02/2009
All’articolo 16-bis (Misure di semplificazione per le famiglie e le imprese) del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, nel testo coordinato con la legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2, con il comma 10 viene previsto che, in attuazione dei principi dettati dall’articolo 18, comma 2 della legge n. 241/1990 (I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti) e dall’articolo 43, comma 5 del DPR n. 445/2000 (In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza), le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscano d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici il documento unico di regolarità contributiva dagli Istituti preposti e dagli enti bilaterali in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge, liberando le imprese da tale onere procedurale e velocizzando le fasi sia di avvio che di svolgimento dei lavori.

Dalla lettura combinata dei citati:
  • articolo 16-bia comma 10 del decreto-legge n. 185/2008 convertito dalla legge n. 2/2009;
  • articolo 18, comma 2 della legge n. 241/1990;
  • articolo 43, comma 5 del DPR n. 445/2000,
ma anche con la lettura del comma 4 del citato articolo 43 del DPR n. 445/2000 in cui viene precisato che “Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali” si evince che con la semplificazione introdotta dal decreto anticrisi le amministrazioni appaltanti non dovrebbero chiedere più il DURC agli appaltatori ma, in tutti i casi in cui è necessario (contratti, emissioni SAL, acc.) dovrebbero acquisirlo direttamente non richiedendolo alla Cassa edili, all’Inps o all’Inail ma consultando gli archivi informatici degli stessi enti.

Sembrerebbe, quindi, che con la nuova norma venga codificato l’obbligo degli enti certificanti di far consultare telematicamente gli archivi informatici al fine di consultare le posizioni previdenziali degli appaltatori.
Soltanto così si potrebbe parlare di semplificazione delle procedure e soltanto in questo modo non sarebbe più necessario attendere i 30 giorni di tempo in atto necessari per il rilascio del DURC anche alla pubblica amministrazione.
Per altro, se le amministrazioni non avranno la possibilità di accedere agli archivi informatici degli Enti, potremmo trovarci in un caso di non semplificazione ed, infatti mentre in atto gli appaltatori più accorti, per accelerare i tempi, chiedono periodicamente e frequentemente i certificati e, quindi, non appena se ne ravvisa la necessità, essendone in possesso, lo possono esibire all’amministrazione, lo stesso non farà, certamente, l’amministrazione, che richiederà il DURC soltanto in caso di necessità e non potendo accedere agli archivi dovrà attendere i giorni necessari per il rilascio.

La misura, contenuta nel decreto anticrisi, sposta, quindi, l’obbligo della richiesta del DURC dall’appaltatore all’Ente appaltante ma, con la situazione attuale, pur inserendo una misura di semplificazione per le imprese, non accelera i tempi per il rilascio del certificato e soltanto se gli enti appaltanti potranno accedere alle banche dati si potrà ottenere una concreta e veloce acquisizione del DURC.

A cura di Paolo Oreto
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