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NUOVE MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALL’INAIL DALL’1 OTTOBRE 2009

In data 3 luglio 2009, è stato pubblicato il D.P.C.M. 6 maggio 2009 con il quale sono state individuate le regole tecniche per la presentazione della Comunic...

06/10/2009
In data 3 luglio 2009, è stato pubblicato il D.P.C.M. 6 maggio 2009 con il quale sono state individuate le regole tecniche per la presentazione della Comunicazione unica per le imprese di nuova costituzione, così come prevista dal decreto legge n. 07/2007.
Il decreto “anticrisi” n. 78/09, ha disposto che le nuove norme relative alla Comunicazione unica trovino applicazione dall’1 ottobre 2009 e che, pertanto, a partire da tale data, le modalità di iscrizione all’Inail tramite la Comunicazione unica siano pienamente operative.

Al riguardo l’Inail, con l’allegata circolare n. 52/09, ha ricordato che tale procedimento consentirà alle imprese di assolvere, con un unico atto, tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l’iscrizione al registro delle imprese, anche ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali. La Comunicazione, pertanto, oltre a costituire un importante strumento di semplificazione, consentirà alle imprese di poter iniziare subito l’attività, in quanto la ricevuta rilasciata dall`ufficio del Registro delle imprese costituisce titolo per l’immediato avvio dell’attività imprenditoriale.
La Comunicazione, si legge nella nota, consiste in un insieme di file contenenti i dati del richiedente, l’oggetto della comunicazione ed il riepilogo delle richieste ai diversi enti, nonché i moduli per il Registro delle imprese, per l’Agenzia delle Entrate, per l’Inps e per l’Inail.

Fermo restando che la nuova procedura può essere applicata alle variazioni anagrafiche inerenti il cliente e alle posizioni assicurative territoriali (PAT), alle aperture e alle cessazioni di PAT e del codice cliente, l’Inail precisa, altresì, che la Comunicazione è applicabile anche nel caso di modifiche o cessazione dell’attività d’impresa. I servizi relativi a tali ultime due applicazioni, però, saranno operativi solo in un secondo momento rispetto alla data dell’1 ottobre 2009.
Relativamente all’Inail, la denuncia di iscrizione all’Istituto assistenziale, tramite Comunicazione, è ammessa solo se contestualmente l’impresa interessata inoltra al Registro delle imprese la domanda di iscrizione con immediato inizio dell’attività e la dichiarazione di inzio attività per impresa già iscritta.
Per quanto concerne gli aspetti operativi, gli interessati all’avvio dell’attività di impresa devono presentare per via telematica o supporto informatico la Comunicazione unica all’ufficio del Registro delle imprese. In proposito, si ricorda che nel sito internet www.registroimprese.it è stata pubblicata la “Guida alla compilazione della Comunicazione”.

La nota, infine, ricorda che, a seguito della protocollazione della domanda, il sistema rilascerà istantaneamente una ricevuta che, come precedentemente ricordato, costituisce titolo per l’immediato avvio dell’attività imprenditoriale, qualora ne sussistano i presupposti di legge.
Successivamente, in automatico, la Comunicazione verrà trasmessa alle Amministrazioni competenti che, a loro volta, forniranno all’utente i dati definitivi relativi alla nuova posizione registrata. Per quanto riguarda l’Inail, tali dati consistono nel numero del codice cliente e nel numero di posizione assicurativa territoriale relativa ad ogni sede di lavoro indicata in denuncia.

Fonte: www.ance.it
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