Per dispositivo di protezione individuale (DPI) si intende, ai sensi dell’articolo 40 del Decreto Legislativo n. 626/1994, “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi presenti nell'attività lavorativa, suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”.
Fanno parte integrante del decreto due allegati:
- l’allegato I che contiene l’elenco riepilogativo dei titoli delle norme europee armonizzate e delle norme italiane corrispondenti;
- l’allegato II che contiene i testi delle norme nazionali che traspongono le norme europee armonizzate di maggiore interesse per gli utilizzatori ed i consumatori.
- Considerato il non sempre facile reperimento dei Supplementi Ordinari della GURI sui quali vengono pubblicati i testi integrali delle norme e la necessità di diffondere quanto più possibile la loro conoscenza e il loro utilizzo, UNI in accordo con il Ministero per lo Sviluppo Economico ha deciso di agevolarne l’acquisto tagliandone drasticamente il prezzo e riducendolo -di fatto- ad un puro costo di riproduzione e gestione.