Nuovo Codice Appalti, la Fondazione Inarcassa sul nuovo DM Corrispettivi

“Le modalità di impiego dei nuovi corrispettivi per i servizi di ingegneria e architettura costituiscono un danno ingente per l'intera categoria e si rende i...

29/07/2016

Le modalità di impiego dei nuovi corrispettivi per i servizi di ingegneria e architettura costituiscono un danno ingente per l'intera categoria e si rende immediatamente necessario un decreto per arginarne le possibili conseguenze”.

Questo il commento di Andrea Tomasi, Presidente di Fondazione Inarcassa in riferimento alla recente approvazione da parte del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione, adottate ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del nuovo Codice degli appalti (leggi articolo).

Il decreto - continua il Presidente Tomasi - stabilisce che la stazione appaltante possa fare riferimento alle suddette tabelle. Invece, in considerazione della Determinazione n. 4 dell'Anac, del 25 febbraio 2015, il riferimento alle tabelle dei corrispettivi, quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo a base d'asta, è sempre stato considerato un obbligo, così come peraltro proposto dall'Anac nelle recentissime linee guida sull'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura. Peraltro, lo stesso Codice degli appalti (articolo 23, comma 7) prevede che per la determinazione dei costi il progettista sia obbligato ‘all'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti'”.

Si crea così - conclude Tomasi - un conflitto tra il decreto ministeriale e le linee guida dell'Autorità, che ne aveva addirittura sollecitato un doveroso utilizzo, a garanzia della qualità minima delle prestazioni. Anche le Commissioni parlamentari nell'esprimere il parere sul nuovo codice appalti, avevano sollecitato il Governo a rendere obbligatorio il riferimento ai parametri tariffari. Si tratta di una grave anomalia per un codice emanato con il chiaro intento di restituire centralità alla fase progettuale e garantire economicità, proporzionalità e parità di trattamento tra gli operatori”.

In realtà la nostra lettura delle Linee Guida ANAC relative all'Affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria (SIA) è diversa da quella riportata da Fondazione Inarcassa. Come abbiamo già avuto modo di chiarire (leggi articolo), in riferimento alla "possibilità" o "obbligatorietà" nell'utilizzo dei corrispettivi di cui al nuovo decreto dei Ministeri della Giustizia e delle Infrastrutture 17 giugno 2016, non esiste alcun conflitto tra la norma primaria (il Codice) e le linee guida ANAC. Entrando nel merito, in effetti la prima versione delle Linee guida ANAC sui SIA recitava al paragrafo VI “Infine, si ricorda, alla luce delle disposizioni intervenute, l’obbligo per le stazioni appaltanti di determinare i corrispettivi per i servizi di ingegneria e architettura applicando rigorosamente le aliquote di cui al D.M. n. 143/2013 ……”. L'ultima versione ufficiale approvata dall'ANAC e inviata al Consiglio di Stato e alle Commissioni parlamentari (totalmente diversa da quella posta in consultazione) ha eliminato questo periodo, allineandosi a quanto previsto dal nuovo Codice.

Come già rilevato, questo creerà disomogeneità nella determinazione dell'importo da porre a base di gara tra gare di tipologia e importo simile, anche di due amministrazioni della stessa Regione, con il risultato che l'utilizzo di parametri differenti sarà strumentale all'amministrazione di turno per fare in modo che un dato servizio possa rientrare all’interno di una soglia (ad esempio dei 40.000 Euro con affidamento diretto) rispetto ad un’altra (da 40.000 a 100.000 Euro).

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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