Nuovo Codice dei contratti: Costi della sicurezza e costi per il personale

Torna d’attualità il problema relativo agli oneri di sicurezza. Il deputato Tino Iannuzzi ha presentato una interrogazione al Ministro delle infrastrutture e...

27/10/2016

Torna d’attualità il problema relativo agli oneri di sicurezza. Il deputato Tino Iannuzzi ha presentato una interrogazione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per sapere se il Ministro, al fine di evitare ogni possibile incertezza, non ritenga di assumere iniziative per precisare e riconfermare la non assoggettabilità a ribasso degli oneri per la sicurezza negli appalti di lavori, con linee-guida o ogni altro ministeriale in questa materia.

Il problema, precisa Iannuzzi, nasce per il fatto che nel nuovo codice degli appalti non è stata espressamente riprodotta la norma di cui all'articolo 31 della legge cosiddetta Merloni n. 109 del 1994 successivamente ribadita nell'articolo 131 del decreto legislativo n. 163 del 2006, con cui era previsto che gli oneri di sicurezza vanno evidenziati nei bandi di gara e non soggetti a ribasso d'asta. Il nuovo Codice:

  • nel comma 15 dell'articolo 23, per gli appalti di servizi, prevede la necessità di indicare gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
  • nell’articolo 1, comma 2 precisa che  l'offerta relativa al prezzo indica, distintamente e fra l'altro, il corrispettivo per i costi della sicurezza;
  • nell'articolo 97, comma 5, lettera c), prevede quale causa di anomalia dell'offerta la non congruità degli oneri aziendali della sicurezza.

Peraltro, continua Iannuzzi, nell'allegato n. XV al decreto legislativo n. 81 del 2008 (punto 4.1.4) viene posto il principio generale, secondo cui i costi della sicurezza sono compresi nell'importo totale dei lavori ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte.

All’interrogazione del deputato Iannuzzi ha risposto il sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti Umberto Del Basso De Caro con il seguente testo “In ordine alla richiesta di precisazioni, segnalo che nello schema di decreto MIT di cui all’articolo 23, comma 3, del nuovo Codice dei contratti pubblici - con cui sono definiti i contenuti della progettazione da adottarsi su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo - è stata espressamente prevista la non assoggettabilità a ribasso degli oneri per la sicurezza negli appalti di lavoro”.

Cogliamo, poi, l’occasione dei costi della sicurezza per ricordare che, relativamente ai costi del personale di cui all’articolo 82, comma 3-bis del previgente d.lgs. n. 163/2006 la norma, con buona pace di tutti, non è stata riproposta nel nuovo Codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 50/2016 ed affermo che si trattava di una norma che ho più volte definito ondivaga ed altalenante  per il semplice fatto che il testo del citato comma 3-bis inserito nell’articolo 82 del codice dei contratti dal decreto-legge n.69/2013 (cosiddetto “decreto del Fare”), convertito dalla legge, n. 98/2013 è del tutto analogo al testo del comma 3-bis inserito nell’articolo 81 del codice dei contratti dal D.L. n. 70/2011 e, a distanza di qualche mese, abrogato dal D.L. 201/2011.

Oggi la norma contenuta nel comma 3-bis del previgente d.lgs. n. 163/2016 con cui era disposto che il prezzo più basso doveva essere determinato “al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” è sostituita da quella contenuta nell’articolo 95. Comma 10 del nuovo Codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 50/2016 in cui è precisato soltanto che “Nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”. Viene, quindi, sostituita ad una disposizione di difficile applicazione una nuova più soft che dà la responsabilità all’appaltatore di indicare i propri costi aziendali, concernenti salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. In verità il problema del “costo del personale” che sembrava uscito del tutto dalla porta, viene riproposto nell’articolo 105 (Subappalto), comma 14 del nuovo codice dove viene precisato che “L’affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell’esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione. L’affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente”. In pratica l’affidatario a cui viene applicato il ribasso su tutto l’importo dei lavori eseguiti con esclusione soltanto dei costi della sicurezza, deve, invece, corrispondere al subappaltatore i costi della manodopera (che, in verità, non sono più scorporati nel bando di gara) senza alcun ribasso.

Un’altra perla del nuovo Codice dei contratti.

A cura di Arch. Paolo Oreto

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