OFFERTE ANOMALE

Con gli articoli dall'86 all'89 del nuovo Codice unico degli appalti il Governo è intervenuto sulla disciplina delle "offerte anomale" per le quali la legisl...

12/04/2006
Con gli articoli dall'86 all'89 del nuovo Codice unico degli appalti il Governo è intervenuto sulla disciplina delle "offerte anomale" per le quali la legislazione italiana è stata più volte stigmatizzata dalla Corte di giustizia europea.
Con il nuovo articolato viene proposto un recepimento puntuale delle due direttive comunitarie e precisamente dell'articolo 55 della direttiva 2004/18/CE e dell'articolo 57 della direttiva 2004/17/CE, secondo le seguenti linee fondamentali:
  • esclusione non automatica;
  • verifica delle offerte sospette con un contraddittorio successivo alla presentazione delle offerte medesime;
  • utilizzo di un criterio automatico per la sola individuazione della soglia di anomalia, ed estensione a tutti i settori dei criteri già previsti per i lavori pubblici;
  • enunciazione espressa, come già statuito dalla Corte di giustizia, che il criterio automatico di individuazione delle offerte sospette non è un criterio esclusivo, potendo l'amministrazione aggiudicatrice sottoporre a verifica ulteriori offerte che ritenga, motivatamente, sospette; elencazione non tassativa delle giustificazioni accoglibili;
  • previsione che la verifica di anomalia è possibile anche quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
  • inapplicabilità del criterio automatico di individuazione delle offerte sospette se le offerte in gara (valide e ammissibili) sono meno di cinque, salva la possibilità anche in tale ipotesi per la stazione appaltante di verificare le offerte sospette;
  • verifica completa di tutte le componenti dell'offerta.


L'articolo 89, poi, del nuovo Codice unico degli appalti disciplina gli strumenti di conoscenza, per le amministrazioni aggiudicatrici, del miglior prezzo di mercato.
La codificazione di tale articolo comporta l'abrogazione dell'articolo 13, DPR n. 573/1994 e dell'articolo 6, commi 5 - 8, della legge n. 537/1994.

In riferimento, poi, al problema dell'esclusione automatica il Governo con l'articolo 122, comma 9, ha stabilito il criterio dell'esclusione automatica come scelta facoltativa delle stazioni appaltanti in occasione di ciascuna gara.
In altri termini, se l'amministrazione prevede nel bando il criterio dell'esclusione automatica, deve poi rigorosamente attuarlo; mentre, qualora nulla preveda, deve attuare il criterio generale della valutazione delle offerte sospette di anomalia sulla base delle giustificazioni presentate dai concorrenti.

Deve essere precisato, altresì, che in riferimento all'articolo. 86, comma 5 ed all'articolo 112, comma 9, per gli appalti sopra soglia e per quelli sotto soglia non soggetti ad esclusione automatica, le offerte devono essere corredate dalle giustificazioni relative alle voci inerenti l'intero importo dell'appalto.
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