Opere pubbliche: Stop ai finanziamenti negli appalti senza trasparenza

Sulla Gazzetta ufficiale n. 54 del 5 marzo 2013 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 26 febbraio 2013 recante “Attuazion...

07/03/2013
Sulla Gazzetta ufficiale n. 54 del 5 marzo 2013 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 26 febbraio 2013 recante “Attuazione dell'art. 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente la definizione dei dati riguardanti le opere pubbliche, oggetto del contenuto informativo minimo dei sistemi gestionali informatizzati che le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori sono tenute a detenere e a comunicare alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”.

In pratica, con il decreto in argomento, il Ragioniere dello Stato definisce il dettaglio dei dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali delle opere pubbliche, ai sensi dell'art. 2 e dell'art. 5 del d.lgs. n. 229/2011 nonché, ai sensi dell'art. 6 dello stesso decreto legislativo, le informazioni relative allo scambio dei dati tra le amministrazioni interessate.
Le nuove disposizioni si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché ai soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche destinatari di finanziamenti e agevolazioni a carico del bilancio dello Stato finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche. Costituiscono oggetto di rilevazione le opere pubbliche in corso di progettazione o realizzazione alla data del 21 febbraio 2012.
Le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori rilevano le informazioni individuate dall'Allegato A del decreto stesso riferite allo stato di attuazione delle opere alle date del 28 febbraio, del 30 aprile, del 30 giugno, del 31 agosto, del 31 ottobre e del 31 dicembre di ciascun anno e le rendono disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche entro i trenta giorni successivi.
In sede di prima applicazione del decreto le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori rilevano le informazioni con riferimento allo stato di attuazione delle opere al 30 giugno 2013 e le rendono disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche nelle date comprese tra il 30 settembre 2013 e il 20 ottobre 2013.
L'adempimento degli obblighi di comunicazione previsti e regolati dal decreto oggetto della presente notizia è un presupposto del relativo finanziamento a carico del bilancio dello Stato, verificato all'atto della sua erogazione dai competenti Uffici preposti al controllo di regolarità amministrativa e contabile.

A cura di Gabriele Bivona
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