Ordini professionali e Decreto Ristori: elezioni anche in remoto

Il Decreto Ristori ha previsto elezioni in remoto e differimento della data per il rinnovo dei componenti degli ordini territoriali e Consigli Nazionali

di Redazione tecnica - 02/11/2020

Si avvicina la data per il rinnovo dei componenti di molti Ordini professionali e Consigli Nazionali delle professioni tecniche e molte sono state le proposte arrivate nelle ultime settimane ma soprattutto tante sono state le richieste di chi a diverso titolo ha chiesto un rinvio delle elezioni.

Decreto Ristori: disposizioni in materia di elezioni degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia

Richieste che saranno arrivate anche a Palazzo Chigi, considerato che nell'ultimo Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 contenente le nuove misure a sostegno dei lavoratori e delle imprese (c.d. Decreto Ristori) si è ritenuto inserire un articolo (31) che prevede alcune disposizioni che interessa proprio le prossime elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia.

Ordini professionali e Decreto Ristori: elezioni in remoto

Intanto, il Decreto Ristori ha previsto (finalmente) la possibilità di svolgere le elezioni elettorali in remoto con modalità che saranno stabilite entro 60 giorni dalla prossima legge di conversione del D.L. n. 137/2020 (quindi verosimilmente entro febbraio 2021) con un apposito regolamento adottato dal consiglio nazionale dell'ordine, previa approvazione del Ministero della giustizia.

Con lo stesso regolamento, il consiglio nazionale può prevedere e disciplinare modalità telematiche di votazione anche per il rinnovo della rappresentanza nazionale e dei relativi organi, ove previsto in forma assembleare o con modalità analoghe a quelle stabilite per gli organi territoriali.

Ordini professionali e Decreto Ristori: differimento data elezioni

Considerati i tempi molto stretti (alcune elezioni si sarebbero dovute svolgere nei primi mesi del 2021), il Decreto Ristori ha anche previsto che il consiglio nazionale possa disporre un differimento della data prevista per lo svolgimento delle elezioni non superiore a novanta giorni, ove già fissata alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L n. 137/2020.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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