PRESENTATO ALLA CAMERA UN NUOVO DDL

Mentre siamo ancora in attesa che il Governo definisca il decreto-legge sul Piano Casa, nei giorni scorsi l’onorevole Marco Pili, componente della Commission...

19/06/2009
Mentre siamo ancora in attesa che il Governo definisca il decreto-legge sul Piano Casa, nei giorni scorsi l’onorevole Marco Pili, componente della Commissione Ambiente della Camera, ha presentato, assieme ad altri deputati, un nuovo disegno di legge recante “Interventi strategici e urgenti per il rilancio dell’economia e la riqualificazione energetico ambientale del patrimonio edilizio”. Il provvedimento composto da 14 articoli mira a rimettere in marcia l’economia, rilanciare la qualità paese attraverso un grande piano di riammodernamento del patrimonio edilizio italiano. Nella premessa vengono definiti chiaramente gli obiettivi che il provvedimento intende perseguire e che sono quelli di:
  • avviare uno straordinario investimento sul risparmio energetico - ambientale relativo al settore edilizio del paese.
  • rilanciare l’economia attraverso un settore capace di incidere direttamente e indirettamente sul prodotto interno lordo del nostro paese con una diretta e immediata ricaduta nei territori interessati agli interventi;
  • riqualificare il patrimonio edilizio del nostro paese, attraverso una gamma organica di interventi da nuove costruzioni a demolizioni e ricostruzioni, ristrutturazioni e ampliamenti che sappiano coniugare qualità ambientale e risparmio energetico;
  • promuovere una serie articolata di interventi che possano attivare azioni tese al perseguimento di un’efficiente e moderna attività urbanistica e edilizia con il principio della premialità volumetrica legata alla classificazione energetica;
  • favorire la riqualificazione del sistema turistico ricettivo del nostro paese a partire dalla realizzazione di una nuova dotazione di servizi capace di migliorare l’offerta, diversificandola e ampliandone la stagionalità.
In sintesi i punti cardine del provvedimento sono:
  • incremento volumetrico del 20 % per le mono e bifamiliari con l’adeguamento in classe energetica c dell’immobile;
  • demolizione e ricostruzione con incremento volumetrico parametrato alla classificazione energetica;
  • incremento volumetrico per programmi complessi parametrato alla classe energetica del comparto oggetto del programma;
  • incremento volumetrico per diritti edificatori esistenti parametrato alla classe energetica del nuovo insediamento;
  • incremento volumetrico per strutture ricettive, che prevede ampliamento con premialita’ volumetrica parametrata in base alla classe energetica del nuovo edificato;
  • incremento volumetrico di diritti edificatori relativi alla realizzazione di strutture ricettive parametrati rispetto alla classe energetica;
  • demolizione “ecomostri” e riassegnazione volumetria incrementata in nuova zona compatibile.
Il disegno di legge è composto da 14 articoli.
L'articolo 1 definisce le finalità della legge, ripartendo dall'accordo Stato-Regioni dell’1 aprile scorso. Le Regioni potranno prevedere interventi di edificazione di nuove aree, attraverso incrementi di diritti edificatori esistenti fino ad un massimo del 35%; programmi integrati di intervento, recupero della volumetria di edifici, interventi di rivitalizzazione di insediamenti turistico ricettivo con incrementi di cubatura fino ad un massimo del 35% e attraverso incrementi di diritti edificatori esistenti a destinazione turistico ricettiva fino ad un massimo del 35%.

L’articolo 2, nel definire l’ambito di applicazione della legge, richiama gli interventi previsti dall’intesa Stato - Regioni e indica alcuni requisiti di carattere generale volti a garantire il miglioramento della qualità architettonica, dell’efficienza energetica e della sostenibilità ambientale. Con l’articolo in argomento vengono condizionati gli ampliamenti all'incremento delle prestazioni energetiche “entro il limite del 20% della volumetria esistente di edifici residenziali uni-bi familiari o comunque dì volumetria non superiore ai 1000 metri cubi, per un incremento complessivo massimo di 200 metri cubi, fatte salve diverse determinazioni regionali che possono promuovere ulteriori forme di incentivazione volumetrica" ed "interventi straordinari di demolizione e ricostruzione con ampliamento per edifici a destinazione residenziale entro il limite del 35% della volumetria esistente”.

Con gli articoli 3 e 4 sono regolate le competenze delle Regioni e degli enti locali, con la previsione per le Regioni di fissare ulteriori ambiti di esclusione della norma ed altre fattispecie di riqualificazione del patrimonio immobiliare e con la possibilità per i Comuni di redigere un documento di prescrizioni attraverso il quale coniugare gli interventi con gli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti.

L’articolo 5 indica le modalità con cui si perseguono forme di regolamentazione degli interventi di ampliamento volumetrico individuati nell'accordo e ripresi dal disegno di legge. Il beneficio dell'incremento di diritto edificatorio è condizionato al miglioramento dell'efficienza energetica dell'unità abitativa che, va ricordato, comporta normalmente anche una riduzione dei costi di gestione. L'ammissibilità della proposta di intervento è subordinata al passaggio a classe energetica superiore dell'edificio interessato, qualora esso già non sia classificato in una delle prime tre. Per un aumento del 20% di abitazioni mono e bifamiliari è richiesta la classe C.

L’articolo 6 riguarda gli interventi di rigenerazione urbana. La pratica della sostituzione edilizia di immobili obsoleti o in stato di gravi condizioni di degrado e abbandono risulta ancor più positiva se ad essa siano associati interventi mirati al miglioramento dell'efficienza energetica, alla compatibilità ambientale e alla gradevolezza estetica. Pertanto premi di cubatura sono ammissibili solamente laddove alla sostituzione del “vecchio” con il “nuovo”, l’appartenenza, opportunamente certificata, almeno alla classe energetica “C” , sia garantita. Inoltre le Regioni, laddove si possa certificare il nuovo immobile appartiene alla classe energetica “A”, potranno disporre ulteriori forme di agevolazioni fiscali.

L’articolo 7 riguarda gli interventi di rivitalizzazione urbana nonché il potenziamento e la riorganizzazione della capacità ricettiva con l'incremento del diritto edificatorio detenuto fino ad un massimo del 35% ovvero pari alla volumetria dell’edificio sottoposto a sostituzione incrementata del 35%. E’ garantito il rispetto della normativa ambientale e paesaggistica vigente con esplicito rinvio al Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Con l’articolo 8 gli incrementi di edificabilità riconosciuti fino al limite massimo del 35% dall’accordo siglato con le Regioni vengono distribuiti in tre classi, prevedendo di graduarne l’intensità in funzione dell’efficienza energetica degli edifici che si realizzeranno. Per la classificazione degli edifici si fa riferimento alle leggi regionali di recepimento della direttiva comunitaria, in tal modo cogliendo anche l’occasione per accelerare tale adempimento laddove non si sia ancora provveduto.

Nell’articolo 9 vengono individuati i soggetti attuatori degli interventi di sostituzione edilizia nei proprietari degli immobili, sia pubblici che privati, nonché nei loro rappresentanti, anche in forma aggregata. Esso reca inoltre alcune modalità di realizzazione degli interventi.

L’articolo 10 reca misure in favore del partenariato, attribuendo ai Comuni la facoltà di promuovere processi partenariali finalizzati alla ricerca di soluzioni virtuose in termini di sviluppo urbano in riferimento specifici obiettivi di funzionalità e qualità.

L’articolo 11, nel rispetto di quanto disposto al punto “C” dell’accordo ratificato da Governo e Regioni in data 1 aprile 2009, individua tre tipologie di intervento ai fini della semplificazione procedurale. Laddove l’intervento sia di maggiore complessità e preveda deroghe alle prescrizioni urbanistiche vigenti, questo sarà oggetto di concessione edilizia; in tali casi il RUP sarà tenuto a verificare che l’intervento rispetti tutte le prescrizioni fornite dalla presente legge, dal legislatore regionale e dal comune.

L’articolo 12 reca le norme di copertura finanziaria.

ai sensi dell’articolo 13, in conformità a quanto concordato con le regioni, il governo è autorizzato, nel caso in cui esse non provvedano entro 90 giorni dall'entrata in vigore del disegno di legge, alla promulgazione della legge regionale di riferimento, procedere mediante la nomina di commissari ad acta.

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A cura di Paolo Oreto
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