Poli museali: Per il Consiglio di Stato è corretta la nomina di direttori stranieri

I manager stranieri possono essere nominati direttori dei musei italiani. È quanto è possibile rilevare dalla Sentenza dell’adunanza plenaria del Consiglio d...

26/06/2018

I manager stranieri possono essere nominati direttori dei musei italiani. È quanto è possibile rilevare dalla Sentenza dell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato 25 giugno 2018, n. 9 che ha accolto il ricorso del ministero dei Beni Culturali respingendo definitivamente il ricorso proposto da Giovanna Paolozzi Maiorca Strozzi, sovrintendente di Parma, contro la nomina dell’austriaco Peter Assmann a direttore del Palazzo Ducale di Mantova.

Con la sentenza in argomento Assmann aveva diritto a concorrere e ad essere scelto perché “la normativa europea (articolo 45 del Trattato di Roma) non consente di escludere un cittadino dell’Unione europea da una selezione pubblica“.

L'Adunanza plenaria ha concluso che le norme italiane, laddove impediscono in modo assoluto la possibilità di attribuire posti di livello dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato a cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea, risultino insanabilmente in contrasto con il par. 4 dell’art. 45 del TFUE e che, in assenza di possibili interpretazioni di carattere adeguativo, debbano essere disapplicati.          

Spetterà quindi al Governo, per evidenti ragioni di certezza giuridica, adottare le determinazioni conseguenti alla rilevata illegittimità della normativa italiana. 

Ricordiamo che la questione era stata rimessa all’adunanza plenaria dalla Sentenza del Consiglio di Stato 2 febbraio 2018, n. 677 e che l’adunanza plenaria ha precisato che i princìpi risultano tanto più pregnanti nelle ipotesi in cui - come nel caso in esame - non solo il Giudice nazionale debba astenersi dal dare applicazione nell’ordinamento interno a una disposizione in contrasto con il diritto UE, ma per di più possa (e anzi, debba) riconoscere diretta applicazione a una disposizione chiara e di fatto autoapplicativa quale il par. 3 dell’art. 45 del TFUE che limita la possibilità di derogare al generale principio della libertà di circolazione dei lavoratori ad ipotesi nel complesso residuali.     

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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