Prevenzione incendi: Regola tecnica verticale per autorimesse superiori a 300 mq

La nuova regola tecnica verticale reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti autorimesse di superficie complessiva superiore a 300 mq

di Redazione tecnica - 04/06/2020

Entrerà i vigore il 19 novembre 2020 il Decreto del Ministero dell’Interno 15 maggio 2020 recante “Approvazione delle norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa” pubbicato sulla Gazzetta ufficiale n. 132 del 23/05/2020.

Modifiche al Decreto 3 agosto 2015

Con il decreto in argomento:

  • viene sostituita integralmente dal 19/11/2020 il capitolo V.6 - Autorimesse della sezione V dell’allegato 1 del decreto del Ministro dell’interno del 3 agosto 2015;
  • è soppessa la lettera « e) 75, con esclusione dei depositi di mezzi rotabili e dei locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili» dell’elenco delle attività riportato al comma 1 dell’art. 2-bis del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015;
  • fatta salva la possibilità di applicare le disposizioni contenute nel Capitolo V.6 di cui all’allegato I del decreto 15/05/2020 per l’intera autorimessa, il più volte citato decreto dm 15/05/2020 non comporta adeguamenti per le autorimesse che, alla data di entrata in vigore dello stesso (19/11/2020), ricadano in uno dei seguenti casi:
    • siano già in regola con almeno uno degli adempimenti previsti agli articoli 3, 4 o 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;
    • siano state progettate sulla base dei provvedimenti normativi comprovati da atti rilasciati dalle amministrazioni competenti.

Nuova regola tecnica verticale

La nuova regola tecnica verticale reca disposizioni diprevenzione incendi riguardanti autorimesse di superficie complessiva superiore a 300 m2.

Contenuto della nuova RTV

Nella nuova regola tecnica verticale dopo le necessarie Definizioni e Classificazioni vengono dettate norme su:

  • valutazione del rischio di incendio;
  • strategia antincendio;
  • reazione al fuoco;
  • compartimentazione;
  • esodo;
  • gestione della sicurezza antincendio;
  • controllo dell’antincendio;
  • controllo di fumi e calore;
  • sicurezza impianti tecnologici e di servizio;
  • scenari per la verifica della capacità portante in caso di incendio.

In allegato il Decreto del Ministero dell’interno 15 maggio 2020.

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