Prezzario Regione siciliana: Approvati i criteri generali per la formazione

Nella Regione siciliana, l'anno passato è stata emanata la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 con cui viene recepito dinamicamente, con modificazioni ed i...

13/06/2012
Nella Regione siciliana, l'anno passato è stata emanata la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 con cui viene recepito dinamicamente, con modificazioni ed integrazioni, nel territorio regionale il Codice dei contratti. E fin qui "nulla questio".
L'occasione odierna è, invece, ghiotta per parlare dell'articolo 10 della citata legge regionale rubricato "Prezziario regionale e aggiornamento prezzi" in cui viene precisato che soltanto i criteri generali per la formazione del prezzario saranno oggetto di un decreto del Presidente della Regione mentre il Prezzario stesso sarà oggetto soltanto di un decreto assessoriale.

Alle precedenti indicazioni contenute nel citato articolo 10, si aggiungono quelle qui di seguito riportate:
  • già nel mese di settembre 2011, senza alcun riferimento ai criteri che avrebbero dovuto essere alla base della predisposizione del nuovo prezzario, la Commissione regionale consultiva ex articolo 2 della legge regionale n. 20 del 21 agosto 2007, aveva definito il prezzario stesso;
  • l'ultimo prezzario regionale risale ai primi mesi del 2009 ed ha, quindi, oltre 3 anni;
  • il regolamento regionale (D.P. 31 gennaio 2012, n. 13) di esecuzione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, all'articolo 24 detta nuove ed utili indicazioni per la predisposizione per Prezzario unico regionale;
  • da notizie sulla stampa dei primi del mese di giugno è noto che il Presidente della Regione ha predisposto il decreto (non ancora pubblicato sulla G:U.R.S.) con cui vengono approvati i criteri generali per la formazione del prezzario unico regionale per i lavori pubblici che contiene oltre la nota metodologica e l'elenco dei settori di opere da inserire nel Prezzario anche i criteri di misurazioni rilevati dal Capitolato tipo per appalti edilizi del Ministero delle Infrastrutture.

Sulle base di quanto precedentemente esposto è lecito chiedersi come sarà possibile approvare con decreto assessoriale un prezzario che è antecedente ai criteri approvati con Decreto Presidenziale e, per altro se è corretto approvare un prezzario che, essendo stato predisto quasi un anno addietro, è, ormai, certamente, superato, forse non nei prezzi ma nelle categorie di lavoro e nella descrizione delle lavorazioni.

Ricordiamo che l'importanza di un prezzario nella predisposizione dei computi metrici estimativi delle opere pubbliche è legata non soltanto ai prezzi unitari ma anche e soprattutto alle categorie di lavoro presenti ed alla descrizione delle voci stesse e che la tecnologia, oggi, si modifica così rapidamente che, forse, sarebbe opportuno rivedere i vari prezzari anche dopo un anno.
Un buon prezzario è la base di un buon lavoro quando, nella redazione del computo metrico estimativo, è possibile limitare il numero dei nuovi prezzi che hanno, sempre, una interpretazione soggettiva e che il progettista potrebbe sopra o sotto dimensionati rispetto alla realtà.
Queste semplici considerazioni dovrebbero spingere, oggi che si parla sempre più di rispetto della trasparenza e della concorrenza, a far si che anche gli atti dei nostri amministratori siano rispettosi di quella trasparenza da tutti auspicata; nel dettaglio non mi sembra che l'emanazione del nuovo prezzario previsto dall’articolo 10 della legge regionale 12 luglio 2011, n, 12 e che dovrebbe sostituire quello in atto in vigore sia un atto al di sopra di gni sospetto.

A cura di Paolo Oreto
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