Prezzario Regione siciliana: Sulla Gazzetta ufficiale il Decreto Presidenziale

Sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 29 del 20 luglio scorso è stato pubblicato il Decreto Presidenziale 9 luglio 2012 recante "Criteri genera...

23/07/2012
Sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 29 del 20 luglio scorso è stato pubblicato il Decreto Presidenziale 9 luglio 2012 recante "Criteri generali per la formazione del prezzario unico regionale per i lavori pubblici".
Con il decreto Presidenziale in argomento sono stati fissati, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, i criteri generali per la formazione del prezzario unico regionale per i lavori pubblici precedentemente adottati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 207 del 21 giugno 2012.
Ricordiamo che nella Regione siciliana è stata emanata la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 con cui viene recepito dinamicamente, con modificazioni ed integrazioni, nel territorio regionale il Codice dei contratti.

Il decreto Presidenziale consta di 2 articoli e di un allegato in cui dopo le necessarie premesse vengono riportati in capitoli separati:
  • la nota metodologica;
  • l'elenco dei settori di opere da inserire nel prezzario;
  • i criteri di misurazione.

Nella nota metodologica viene precisato che il prezzario deve essere composto da:
  • capitoli
  • paragrafi
  • voci
  • tipi

Ogni "Tipo" sarà dotato di specifica analisi, priva di riferimenti alla sicurezza; le singole analisi dovranno essere composte da:
  • materiali e semilavorati o prodotti da installare;
  • manodopera utilizzata in cantiere per la posa in opera;
  • trasporti;
  • noli.

I noli dovranno essere individuati da una analisi che prenderà in considerazione i fattori principali del costo di noleggio quali:
  • costo del macchinario e suo ammortamento;
  • costo dei combustibili e dei lubrificanti;
  • costo di manutenzione;
  • costo dell'operaio in caso di nolo a caldo.

Tutti i materiali in fornitura si dovranno intendere resi franco cantiere, se non diversamente specificato.
Tutti i prezzi compresi nel prezzario dovranno essere comprensivi di spese generali nella misura massima del 15% e utili di impresa nella misura del 10%, escluso il capitolo relativo agli oneri per la sicurezza, per il quale non dovrà essere applicata l'aliquota relativa all'utile di impresa in quanto i prezzi non saranno soggetti a ribasso al momento della gara.

L'occasione odierna è, invece, ghiotta per parlare dell'articolo 10 della citata legge regionale rubricato "Prezziario regionale e aggiornamento prezzi" in cui viene precisato che soltanto i criteri generali per la formazione del prezzario saranno oggetto di un decreto del Presidente della Regione mentre il Prezzario stesso sarà oggetto soltanto di un decreto assessoriale.

Sin qui sembra che sia tutto a posto ma sembra doveroso ricordare che la Commissione ex art. 2 della Legge Regionale n. 20 del 21 agosto 2007, nelle sedute che vanno dal 15/12/2010 al 30/09/2011 ha esitato favorevolmente un prezzario che per ovvi motivi temporali non può tenere conto del Decreto Presidenziale 9 luglio 2012 e che tale prezzario, ovviamente, non può essere stato redatto con i criteri di cui al citato Decreto Presidenziale visto che quest’ultimo è successivo di quasi un anno alla stesura del prezzario stesso.

Sulle base di quanto precedentemente esposto è lecito chiedersi come sarà possibile approvare con decreto assessoriale un prezzario che è antecedente ai criteri approvati con Decreto Presidenziale e, per altro se è corretto approvare un prezzario che, essendo stato predisposto quasi un anno addietro, è, ormai, certamente, superato, forse non nei prezzi ma nelle categorie di lavoro e nella descrizione delle lavorazioni.

Ricordiamo che l'importanza di un prezzario nella predisposizione dei computi metrici estimativi delle opere pubbliche è legata non soltanto ai prezzi unitari ma anche e soprattutto alle categorie di lavoro presenti ed alla descrizione delle voci stesse e che la tecnologia, oggi, si modifica così rapidamente che, forse, sarebbe opportuno rivedere i vari prezzari anche dopo un anno.
Un buon prezzario è la base di un buon lavoro quando, nella redazione del computo metrico estimativo, è possibile limitare il numero dei nuovi prezzi che hanno, sempre, una interpretazione soggettiva e che il progettista potrebbe sopra o sotto dimensionati rispetto alla realtà.
Queste semplici considerazioni dovrebbero spingere, oggi che si parla sempre più di rispetto della trasparenza e della concorrenza, a far si che anche gli atti dei nostri amministratori siano rispettosi di quella trasparenza da tutti auspicata; nel dettaglio non mi sembra che l'emanazione del nuovo prezzario previsto dall’articolo 10 della legge regionale 12 luglio 2011, n, 12 e che dovrebbe sostituire quello in atto in vigore sia un atto al di sopra di gni sospetto.

A cura di Paolo Oreto
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