Progettazione opere pubbliche: chi ha bisogno di una Centrale Unica?

Alla fine si farà. Con buona pace di tutti i progettisti, la centrale unica per la progettazione delle opere pubbliche diverrà operativa entro la fine del me...

20/12/2018

Alla fine si farà. Con buona pace di tutti i progettisti, la centrale unica per la progettazione delle opere pubbliche diverrà operativa entro la fine del mese di gennaio 2019 con un DPCM che definirà denominazione, allocazione, modalità di organizzazione e funzioni.

Dopo il voto di fiducia alla Camera, il disegno di legge di Bilancio per il 2019 è passato all'esame di Palazzo Madama che ha già presentato una serie di emendamenti tra i quali l'1.4002 dei relatori Gianmauro Dell'Olio (M5S) e Paolo Tosato (Lega) che sostituisce integralmente i commi da 86 a 93 relativi proprio alla centrale unica per la progettazione delle opere pubbliche.

Ecco di seguito i nuovi commi (che con ogni probabilità saranno approvati considerato che sono stati presentati dagli stessi relatori del Ddl di Bilancio):

86. Al fine di favorire gli investimenti pubblici, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuata una apposita Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, di seguito Struttura. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, altresì, a indicarne la denominazione, l'allocazione, le modalità di organizzazione e le funzioni.

87. Ferme le competenze delle altre amministrazioni, la Struttura, su richiesta delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali interessati, alla quale questi possono rivolgersi ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50, previa convenzione e senza oneri diretti di prestazioni professionali rese per gli enti territoriali richiedenti, svolge le proprie funzioni, nei termini indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 86, al fine di favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione e degli investimenti pubblici, di contribuire alla valorizzazione, innovazione tecnologica, efficientamento energetico e ambientale nella progettazione e nella realizzazione di edifici e beni pubblici, alla progettazione degli interventi di realizzazione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, di edifici e beni pubblici, anche in relazione all'edilizia statale, scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria, alla predisposizione di modelli innovativi progettuali ed esecutivi per edifici pubblici e opere similari e connesse o con elevato grado di uniformità e ripetitività.

88. Il personale tecnico della Struttura svolge le attività di propria competenza in piena autonomia e con indipendenza di giudizio nelle valutazioni tecniche, anche attivando opportune collaborazioni con gli altri organi dello Stato aventi competenze per le attività di cui trattasi. La Struttura può operare in supporto e in raccordo con altre amministrazioni, nelle materie di propria competenza.

89. Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, con destinazione alla Struttura di cui al comma 86, a partire dall'anno 2019, di un massimo di 300 unità di personale, con prevalenza di personale di profilo tecnico per una percentuale almeno pari al 70 per cento, a livello impiegatizio e quadro, nonché con qualifica dirigenziale nei limiti del 5 per cento. Tale personale è assunto, anche in momenti diversi, con procedura selettiva pubblica, le cui modalità di svolgimento e i criteri per la selezione sono improntate a principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità.

90. Per garantire l'immediata operatività della Struttura negli ambiti di intervento descritti al comma 87, in sede di prima applicazione del presente articolo e limitatamente alle prime 50 unità di personale, si può procedere al reclutamento, prescindendo da ogni formalità, attingendo dal personale di ruolo, anche mediante assegnazione temporanea, con il consenso dell'interessato e sulla base di appositi protocolli d'intesa con le amministrazioni pubbliche e per singoli progetti di interesse specifico per le predette amministrazioni.

91. Con decreto del Presidente della Repubblica da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono introdotte, in relazione alle funzioni e attività della Struttura, norme di coordinamento con la legislazione vigente e, in particolare, con il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

92. Tutti gli atti connessi con l'istituzione della Struttura sono esenti da imposte e tasse.

93. Agli oneri connessi all'istituzione e al funzionamento della struttura di cui al comma 86, nonché all'assunzione del personale di cui ai commi 89 e 90 si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 63.

In buona sostanza, gli emendamenti hanno vincolato la nascita della centrale unica per la progettazione delle opere pubbliche, adesso denominata Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, ad un DPCM da emanare entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta della Legge di Bilancio (che si prevede arriverà gli ultimi giorni dell'anno). La nuova Struttura dovrebbe vedere la luce entro il mese di gennaio 2019 ma conoscendo i tempi italici nella predisposizione e pubblicazione in Gazzetta dei provvedimenti attuativi, il condizionale è d'obbligo e lascia ampi margini di ripensamento.

Poco chiari i nuovi commi 87 e 88. Mentre le attuali versioni definiscono puntualmente le attività svolte dalla centrale, con il nuovo emendamento si rimandano le funzioni al DPCM di approvazione parlando genericamente di favorire la valorizzazione, l'innovazione tecnologica, l'efficientamento energetico e ambientale nella progettazione e nella realizzazione di edifici e beni pubblici, la progettazione degli interventi di realizzazione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, di edifici e beni pubblici, anche in relazione all'edilizia statale, scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria, la predisposizione di modelli innovativi progettuali ed esecutivi per edifici pubblici e opere similari e connesse o con elevato grado di uniformità e ripetitività.

Confermata l'assunzione di un massimo di 300 unità di personale, con prevalenza di personale di profilo tecnico per una percentuale almeno pari al 70%, a livello impiegatizio e quadro, nonché con qualifica dirigenziale nei limiti del 5%. Personale assunto, anche in momenti diversi, con procedura selettiva pubblica.

Confermando le nostre perplessità iniziali verso una Struttura dal retrogusto staliniano che sa tanto di progettazione a catena di montaggio, ci chiediamo come 300 unità potranno sostituire il lavoro di migliaia di liberi professionisti e anche come queste 300 unità provvederanno a mantenere aggiornati i loro profili. Ma la vera domanda è: in Italia il problema è l'assenza di progetti validi?

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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