Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili: parere favorevole del Parlamento

Le Commissioni riunite VIII e X, Ambiente e Attività Produttive, della Camera dei Deputati e la X Commissione permanente Industria del Senato, hanno reso un ...

22/02/2011
Le Commissioni riunite VIII e X, Ambiente e Attività Produttive, della Camera dei Deputati e la X Commissione permanente Industria del Senato, hanno reso un parere favorevole allo schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE", che era stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 30 novembre 2010.

Il parere è stato reso al Governo con numerose osservazioni e condizioni. In particolare, le osservazioni più indicative fornite dalle Commissioni della Camera dei deputati riguardano:
  • L'opportunità di definire un burder sharing regionale con l'obiettivo di responsabilizzare le autorità locali nel raggiungimento dell'obiettivo nazionale al 2020, anche attraverso meccanismi premiali o sanzionatori, attraverso un meccanismo di allocazione degli obiettivi regionali basato su considerazioni tecniche e sulle potenzialità delle risorse presenti nel territorio.
  • L'opportunità di individuare con maggiore chiarezza gli strumenti da adottare per la produzione di energia da fonti rinnovabili, rimuovendo le barriere che pongono ostacoli allo sviluppo di alcune tecnologie e semplificando le procedure ed i percorsi autorizzativi.
  • La possibilità di prevedere che la pubblica amministrazione e i soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative, siano tenuti al risarcimento del danno causato dall'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento di autorizzazione unica.
  • L'opportunità di chiarire meglio la tipologia di impianto e i casi ai quali si applica l'autorizzazione unica e la procedura abilitativa semplificata e come tali norme si coordinano con la DIA e la SCIA come modificate dal Decreto Legge n. 78/2010".
  • L'opportunità di semplificare ulteriormente il processo di autorizzazione e di realizzazione degli impianti.
  • L'opportunità di prevedere un miglioramento del quadro normativo relativo ai vincoli per la realizzazione di impianti fotovoltaici, ferma restando la necessità di un'attenta tutela dei beni paesaggistici.

Tra le condizioni, la Camera ha inserito la necessità di aggiornare, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di recepimento, gli obblighi dei Regolamenti edilizi comunali sulle fonti rinnovabili diversi da quelli fissati dal decreto o dalle leggi regionali.

La X Commissione permanente del Senato ha espresso parere favorevole con alcune condizioni, tra le quali:
  • Al fine di contrastare i fenomeni speculativi della vendita delle autorizzazioni alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, la possibilità di prevedere che il soggetto autorizzato a realizzare l'impianto debba corrispondere , all'atto di presentazione della domanda, un contributo variabile a seconda della tipologia e delle dimensioni dell'impianto e la possibilità di prevedere che lo stesso soggetto presenti adeguate garanzie economico-finanziarie e tecniche alla realizzazione dell'impianto.
  • La possibilità di introdurre una procedura autorizzativa ad hoc, con tempistica accelerata ed adempimenti semplificati, per i nuovi impianti di fonti rinnovabili costruiti in sostituzione dei vecchi impianti.
  • L'opportunità che i Comuni nei loro strumenti di pianificazione urbanistica e di regolamentazione edilizia privilegino le installazioni in aree già fabbricate con priorità per gli stabilimenti industriali artigianali e commerciali e sempre con gli stessi strumenti incentivino soluzioni innovative per l'utilizzo di impianti fotovoltaici in aree urbane di particolare pregio.

Tra le osservazioni del Senato segnaliamo:
  • La possibilità che l'attestato di certificazione energetica per immobili ricadenti nelle classi A e A+ sia rilasciato da tecnici abilitati, in possesso di requisiti professionali previsti dalla normativa vigente, che operino sotto accreditamento dell'Ente Unico Nazionale di Accreditamento o di equivalente ente europeo.
  • La possibilità di introdurre dei meccanismi premiali per le Regioni che attuano programmi di incentivazione dell'efficienza energetica, nonché campagne di informazione, sensibilizzazione e formazione gratuita ai cittadini, in relazione ai loro diritti.
  • La possibilità di fissare degli obiettivi differenziati per tipologia di fonte rinnovabile, tenendo conto dei progressi compiuti negli anni precedenti e degli apporti forniti dalle nuove tecnologie.
  • Per gli edifici nuovi o nel caso di edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti o nell'ipotesi di edifici di superficie netta calpestabile superiore a 1000 mq, per i quali si proceda alla ristrutturazione dell'impianto termico o della totalità dei singoli impianti termici, si prevedano i seguenti requisiti di copertura da fonti energetiche rinnovabili: una quota pari al 50 per cento per la produzione di acqua calda sanitaria e una quota pari al 20 per cento per il fabbisogno relativo al riscaldamento e al raffrescamento.

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