REGOLA TECNICA EDIFICI PER UFFICI

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2006 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Interno 22 febbraio 2006 recante: " Approvazione della reg...

03/03/2006
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2006 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Interno 22 febbraio 2006 recante: " Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici".

La regola tecnica contiene disposizioni di prevenzione incendi riguardanti la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici con oltre 25 persone presenti, ad esclusione degli uffici di controllo e gestione diretta annessi o inseriti in reparti di lavorazione e/o deposito di attività industriali e/o artigianali.

Le norme contenute nei Titoli II e III dell'allegato al decreto si applicano:
- agli edifici e/o locali destinati ad uffici di nuova costruzione;
- agli edifici e/o locali esistenti in cui si insediano uffici di nuova realizzazione;
- agli edifici e/o locali esistenti già adibiti ad ufficio alla data di entrata in vigore del presente decreto in caso siano oggetto di interventi che comportino modifiche sostanziali, i cui progetti siano presentati ai competenti Comandi provinciali dei Vigili del fuoco per le approvazioni previste dalle vigenti disposizioni, dopo l'entrata in vigore del decreto.

Nel decreto viene precisato che gli edifici e/o locali destinati ad uffici esistenti non ricompresi nella casistica precedente, per i quali è richiesto il certificato di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, compresi quelli in possesso di nulla osta provvisorio in corso di validità rilasciato ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818, devono essere adeguati a quanto previsto al Titolo IV dell'allegato al decreto entro cinque anni dall'entrata in vigore dello stesso.

Agli uffici esistenti, soggetti ai controlli di prevenzione incendi, non è richiesto alcun adeguamento qualora:
a) siano in possesso di certificato di prevenzione incendi;
b) siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei Vigili del fuoco.

Ai fini della sicurezza antincendio, i locali destinati ad uffici devono essere realizzati e gestiti in modo da: a) minimizzare le cause di incendio;
b) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno dei locali;
d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici e/o locali contigui;
e) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.
© Riproduzione riservata

Documenti Allegati