REVOCA DELL’ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE ALLE IMPRESE

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 di ieri 22 maggio è stato pubblicato il comunicato n. 52 del 7 maggio 2008 dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici ...

23/05/2008
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 di ieri 22 maggio è stato pubblicato il comunicato n. 52 del 7 maggio 2008 dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Il comunicato è relativo ai “criteri vincolanti le Società di attestazione (SOA) nell’esercizio dell’attività di attestazione” ed in particolare riguarda il fenomeno della restituzione/rinuncia delle attestazioni da parte dell’impresa tesa a far venir meno l’oggetto della verifica (l’attestazione).

L’Autorità di vigilanza con il comunicato in oggetto ricorda che con la propria determinazione n. 6 del 15 novembre 2006 recante “Procedimento di controllo sulle attestazioni di qualificazione ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34” ha precisato che “la restituzione dell’attestazione non può determinare l’estinzione del relativo procedimento di controllo, in quanto lo stesso tende non solo ad accertare che l’attestazione sia stata rilasciata nel “pieno rispetto dei requisiti” indicati nel D.P.R. n. 34/2000, così come sancito dall’art. 14 del regolamento stesso, ma anche a stabilire se permangono in capo all’impresa i prescritti requisiti di carattere generale e speciale indicati nello stesso regolamento (articoli 17 e 18) e, quindi, a valutare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dei conseguenti provvedimenti nei confronti dell’impresa stessa.”.

In conclusione, l’Autorità, pur confermando il diritto dell’impresa alla restituzione/rinuncia, richiede a tutte le SOA di procedere, comunque, dopo la restituzione, a verificare, secondo le modalità indicate dall’art 40, comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti) “tutti i requisiti“ che hanno dato luogo al rilascio dell’attestazione in questione e di procedere, secondo quanto previsto dall’articolo 40, comma 9-ter del suddetto decreto (tale comma è stato introdotto nel D.Lgs. n. 163/2006 dall’articolo 3, comma 1, lettera g) del D.Lgs. n. 113/2007 ed il testo dello stesso è il seguente: “Le SOA hanno l'obbligo di revocare l'attestazione di qualificazione qualora accertino che la stessa sia stata rilasciata in carenza dei requisiti prescritti dal regolamento, ovvero che sia venuto meno il possesso dei predetti requisiti; in caso di inadempienza l'Autorità procede a revocare alla SOA l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione.”), qualora accertino che l'attestazione di qualificazione sia stata rilasciata in carenza dei requisiti prescritti.

A cura di Paolo Oreto
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