RIDUZIONE CONTRIBUTIVA PER IL SETTORE EDILE

L’Inps con la Circolare numero 87 del 17-5-2007 recepisce le novità introdotte dalla Legge Bersani e disciplina le modalità di riduzione contributiva per il ...

22/05/2007
L’Inps con la Circolare numero 87 del 17-5-2007 recepisce le novità introdotte dalla Legge Bersani e disciplina le modalità di riduzione contributiva per il settore edile introdotta dall’ Art. 29 del D.L. 23.6.1995, n.244, convertito nella legge 8.8.1995, n.341 e successive modificazioni.
ll beneficio consiste in una riduzione contributiva - nella misura dell’11,50 per cento - sulla parte di contribuzione a carico dei datori di lavoro, esclusa quella di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, e si applica ai soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali. Non spetta, quindi, per gli operai occupati con contratto di lavoro a tempo parziale.
Si osserva che l’agevolazione:
  • compete per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2006, senza soluzione di continuità rispetto alla precedente scadenza di dicembre 2005;
  • è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’art. 6, commi da 9 a 13, della legge n.389/1989 per l’accesso agli sgravi nel Mezzogiorno, comprese quelle dettate dal comma 1 in materia di retribuzione imponibile.
Si ribadisce, poi, che la riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo (a mero titolo di esempio, assunzione dalle liste di mobilità, contratti di inserimento/reinserimento, ecc.).
Le aziende edili ai fini della fruizione dell’agevolazione devono rispondere ad alcuni requisiti necessari quali:
  • possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse Edili;
  • non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione.
Pertanto è necessario che le aziende attestino, mediante autodichiarazione, il possesso dei requisiti sopra elencati.

A tal fine, l’Istituto ha predisposto apposito modello di dichiarazione di responsabilità (allegato 3), da far pervenire alla Sede INPS competente per territorio. Tale dichiarazione è vincolante ai fini dell’accesso alla riduzione contributiva in argomento; si osserva al riguardo che, nel caso in cui venga accertata la mancanza dei requisiti oggetto della dichiarazione, l’Istituto si riserva la facoltà di recuperare le somme indebitamente fruite.

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