ROCCE E TERRE DA SCAVO DA CANTIERI DI PICCOLE DIMENSIONI

Sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 36 del 10 Agosto scorso è stata pubblicata la Circolare 28 giugno 2007, n. 2, recante “Semplificazione de...

27/08/2007
Sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 36 del 10 Agosto scorso è stata pubblicata la Circolare 28 giugno 2007, n. 2, recante “Semplificazione delle procedure amministrative relative alle terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale”.
Con la circolare in argomento l’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente premette che, in riferimento al comma 7 dell’articolo 266 del decreto legislativo n. 152/2006 è previsto che con successivo decreto, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive e della salute, è dettata la disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure relative alle terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale.

L’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente della Regione siciliana, nelle more che il ministero adotti il citato decreto ha adottato un regolamento che in sei articoli definisce puntualmente gli adempimenti a carico delle imprese e nell’articolo 3 dello stesso viene precisato che l'impresa o l'ente titolare del cantiere, da cui derivano i materiali richiamati all'art. 1 del regolamento, che intende procedere all'impiego degli stessi, al di fuori del luogo di produzione, dovrà inviare all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A) ed al comune, interessato dalla collocazione del materiale, almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'attività di escavazione e/o utilizzo dei materiali, una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti:
  • l'individuazione del cantiere di produzione dei materiali;
  • che la produzione globale dei predetti materiali non supera i 6.000 mc.;
  • la quantità complessiva dei materiali estratti;
  • che le terre e rocce da scavo non provengono da siti contaminati ai sensi del titolo V, parte IV, del decreto legislativo n. 152/2006;
  • che per l'escavazione non sono impiegate sostanze o metodologie inquinanti;
  • l'individuazione dei siti di destinazione dei materiali, con indicazione della quantità di materiali ad essi destinati;
  • la disponibilità dei terreni (allegare assicurazione di consenso da parte del titolare del terreno, in originale ed a norma di legge);
  • l'opera/e da realizzare.
La dichiarazione dovrà essere integrata dai risultati di specifiche indagini e studi nei casi in cui il sito di produzione ricada in prossimità di aree interessate, anche in passato, da attività potenzialmente contaminanti o nel caso in cui nell'attività di escavazione, perforazione e costruzione siano utilizzate sostanze inquinanti.
In tutti gli altri casi, la caratterizzazione dei terreni non è ritenuta obbligatoria e potrà essere sostituita da un'attestazione, da parte della direzione dei lavori, che può a sua volta avvalersi di esperti professionisti, dalla quale risulti l'assenza di contaminazione.
Il trasporto delle terre e rocce da scavo deve essere accompagnato dalla copia fotostatica della documentazione inoltrata.

A cura di Paolo Oreto
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