Reato edilizio, nessuna confisca o demolizione in caso di prescrizione

In caso di archiviazione di un procedimento penale, essendo il relativo reato di abuso edilizio estinto per prescrizione, il giudice non può disporre né la c...

31/05/2017

In caso di archiviazione di un procedimento penale, essendo il relativo reato di abuso edilizio estinto per prescrizione, il giudice non può disporre né la confisca né la demolizione del manufatto.

Questo, in sintesi, il contenuto della Sentenza della Corte di Cassazione, sezione III penale, 27 ottobre 2016, n. 45428, con la quale gli ermellini hanno annullato l’ordinanza impugnata senza rinvio ed eliminato la confisca e l’ordine di demolizione dell’area in sequestro.

Nel dettaglio, con ordinanza del 17 febbraio 2014, il GIP presso il Tribunale di Bari disponeva l’archiviazione di un procedimento penale, essendo il relativo reato di abuso edilizio estinto per prescrizione, disponendo la contestuale demolizione e confisca dei beni in sequestro. Con successiva ordinanza del 26 novembre 2014, ordinava il dissequestro, ai fini della riduzione in pristino.

Il ricorrente, ricorrendo in Cassazione, ha lamentato:

  • per un verso, l’esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge ad organi amministrativi (articolo 606 c.p.p., lettera a));
  • per altro verso, la pretermissione del principio della presunzione d’innocenza.

I Giudici di terzo grado, riprendendo una sentenza della Corte Costituzionale, hanno ricordato che “nell’ordinamento giuridico italiano la sentenza che accerta la prescrizione di un reato non denuncia alcuna incompatibilità logica o giuridica con un pieno accertamento di responsabilità. Quest’ultimo, anzi, è doveroso qualora si tratti di disporre una confisca urbanistica”. Sull'argomento, la Corte Costituzionale ha precisato che “Decidere se l’accertamento vi sia stato, oppure no, è questione di fatto, dalla cui risoluzione dipende la conformità della confisca rispetto alla CEDU (oltre che al diritto nazionale). Ed è appunto questo compito, che istituzionalmente le spetta in ultima istanza, che la Corte di Strasburgo ha assolto nel caso di specie, concludendo per la violazione del diritto, dato che era mancato un congruo accertamento di responsabilità. Né va tralasciato che il giudice Europeo deve essere messo nella condizione di valutare con cognizione la natura della sentenza dichiarativa della prescrizione, affinché sia posto in luce il contenuto di accertamento che essa può assumere (ed ha eventualmente assunto nel caso a giudizio) ove il legislatore lo richieda quale condizione per applicare contestualmente una sanzione amministrativa. Si tratta quindi non della forma della pronuncia, ma della sostanza dell’accertamento. La stessa Corte di Strasburgo, pronunciandosi in altra occasione sulla compatibilità con la presunzione di non colpevolezza di una condanna alle spese adottata nonostante la prescrizione del reato, ha infatti escluso di poter decidere la controversia sulla base della sola natura in rito della sentenza adottata dal giudice nazionale, senza invece valutare come quest’ultimo avesse motivato in concreto (sentenza 25 marzo 1983, Minelli contro Svizzera)”.

In definitiva, anche a fronte di una decisione definitiva, ma in mancanza di qualunque motivazione che consenta di capire se il provvedimento ablatorio sia stato disposto legittimamente oppure no – ossia in conformità ai canoni, già espressi dal diritto vivente sul tema della confiscabilità dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite, anche quando non si pervenga alla condanna o alla irrogazione della pena – l’ordinanza dovrebbe essere annullata.

Nel caso di specie, in presenza di un’archiviazione per prescrizione, il GIP non avrebbe potuto disporre né la confisca, non essendo un compito a lui spettante, né tantomeno la demolizione, stante la coeva declaratoria di prescrizione.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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