Regime speciale impatriati: nuova circolare dell'Agenzia delle Entrate

La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 33/E del 28 dicembre 2020 sul regime speciale per lavoratori impatriati

di Redazione tecnica - 31/12/2020

Vale il regime agevolato per i lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia, ma che non avevano fatto l'iscrizione all'Aire, l'anagrafe degli italiani residenti all'estero? lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020 che sta già facendo molto discutere.

Il regime agevolato per i lavoratori impatriati

Per l'Agenzia, i lavoratori che dall’estero trasferiscono la residenza in Italia, ma che non avevano provveduto all’iscrizione all’Aire possono lo stesso accedere al regime agevolato degli impatriati. Questo in forza delle modifiche apportate dal decreto crescita (il numero 34 del 2019) e dal decreto fiscale (il numero 124 del 2019). Il regime speciale per i lavoratori impatriati, comprende una tassazione agevolata per cinque anni per i redditi di lavoro dipendente e assimilati e di lavoro autonomo prodotti dai contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e che si impegnano a risiedervi per almeno due periodi di imposta svolgendo attività lavorativa nel territorio italiano. I due decreti, quello crescita e quello fiscale, hanno introdotto alcune significative modifiche al decreto legislativo numero 147 del 2015 che prevedeva una tassazione agevolata per i lavoratori impatriati. Tra queste, l'incremento della percentuale di abbattimento dell’imponibile fiscale dei redditi agevolabili dal 50% al 70% (al 90% in caso di trasferimento in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia) e l’estensione per un ulteriore quinquennio del periodo agevolabile in presenza di specifiche condizioni.

No Aire? Bastano le convenzioni

La circolare dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i soggetti che non risultano iscritti all'Aire, l'anagrafe degli italiani residenti all'estero, possono comunque provare il periodo di residenza all'estero. Questo sulla base delle Convenzioni contro le doppie imposizioni, al fine di evitare che restino esclusi dall’agevolazione i contribuenti che, pur avendo effettivamente trasferito la propria residenza all’estero, non abbiano provveduto a cancellarsi dall’anagrafe nazionale della popolazione residente o vi abbiano provveduto tardivamente.

Per beneficiare del regime agevolativo in esame, il lavoratore deve presentare una richiesta scritta al datore di lavoro, il quale applica il beneficio dal periodo di paga successivo alla richiesta e, in sede di conguaglio, dalla data dell’assunzione, mediante applicazione delle ritenute sull’imponibile ridotto alla percentuale di reddito tassabile.

Nelle ipotesi in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l’agevolazione, il contribuente può fruirne, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, direttamente nella dichiarazione dei redditi. In tale caso il reddito di lavoro dipendente va indicato già nella misura ridotta.

I lavoratori autonomi, invece, possono accedere al regime fiscale agevolato direttamente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi o, in alternativa, fruirne in sede di applicazione della ritenuta d’acconto operata dal committente sui compensi percepiti. Il professionista è tenuto, invece, a presentare a ciascun committente una richiesta scritta, così che il committente, all’atto del pagamento del corrispettivo, opera la ritenuta del 20% sull’imponibile ridotto alla percentuale di reddito tassabile. Nelle agevolazioni, spiega la circolare, rientrano anche i diritti d'autore se derivano dall'esercizio di arti e professioni.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata