Regione Siciliana: Linee guida sulla Conferenza Servizi

Nuove Linee guida per il funzionamento e le modalità operative della Conferenza speciale di servizi di cui all’ art. 5 della legge regionale n.12 del 12 lugl...

14/04/2014
Nuove Linee guida per il funzionamento e le modalità operative della Conferenza speciale di servizi di cui all’ art. 5 della legge regionale n.12 del 12 luglio 2011 contenute nella Circolare 25 marzo 2014, n, 8 dell’Assessorato delle Infrastrutture e della mobilità.
Ricordiamo che la L.R. n. 12/2011 ha recepito nel territorio della Regione siciliana il Codice dei contratti (D.Lgs. n, 163/2006).

Nella nuova circolare regionale, inviata a tutti gli Ingegneri capo degli Uffici del Genio Civile dell’isola, a tutte le stazioni appaltanti ed agli Ordini professionali degli Ingegneri, degli Avvocati e del Geometri (non comprendiamo perché non sia stata inviata anche agli Ordini degli architetti), viene precisato che, in riferimento a quanto disposto nei commi 4 e seguenti dell’art. 5 della legge regionale n. 12/2011, viene stabilito che i pareri sui progetti di importo complessivo superiore alla soglia comunitaria e fino a tre volte tale soglia, vengono resi, quali che sia il livello di progettazione, dalla conferenza speciale di servizi convocata, con le modalità e le procedure di cui all’art. 4 della legge regionale 5 aprile 2011 n. 5, dall’Ingegnere Capo del Genio civile competente per territorio, sulla base del progetto delle opere inviato dal responsabile del procedimento.
Per importo complessivo, indicato dalla norma quale parametro di riferimento per l’individuazione del soggetto competente all’approvazione in linea tecnica del progetto, si intende l’importo complessivo del progetto e cioè la somma dell’importo a base d’asta, degli oneri della sicurezza, del costo della manodopera e dell’importo di tutte le somme a disposizione dell’Amministrazione appaltante in esso previste, ivi compresa l’I.V.A. In definitiva l’importo complessivo del progetto è quello derivante dal quadro economico redatto secondo le previsioni dell’articolo 16 “Quadri economici” del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
Inoltre l’importo da prendere in considerazione è quello del progetto originario allegato all’istanza di parere e che, quindi, eventuali variazioni (in aumento o in diminuzione) introdotte nel corso dell’istruttoria e/o in conferenza di servizi non determinano la competenza di altri soggetti.

Nella circolare viene, anche, messo in evidenza che la conferenza speciale di servizi è convocata dall’Ingegnere Capo con le modalità e procedure di cui all’art. 4 della legge regionale 5 aprile 2011 n. 5.
La normativa regionale prescrive inoltre che il parere favorevole della conferenza speciale di servizi costituisce approvazione in linea tecnica del progetto e che esso sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o parere di amministrazioni o di organi consultivi monocratici o collegiali ed uffici regionali in materia di lavori pubblici ed ancora che il voto del presidente della conferenza speciale di servizi, in caso di parità, determina la maggioranza.
A corredo dell’istanza è necessario che il responsabile del procedimento alleghi la seguente documentazione:
  • copia cartacea del progetto e copia su supporto informatico;
  • l’elenco degli enti e amministrazioni, come sopra indicato;
  • attestazione del responsabile del procedimento inerente l’inserimento dell’opera nel programma triennale;
  • attestazione del responsabile del procedimento inerente all’acquisizione della conformità urbanistica;
  • attestazione di avvenuto avvio del procedimento in caso di esproprio;
  • il documento preliminare all’avvio della progettazione, redatto ai sensi dell’articolo 15 del regolamento D.P.R. n. 207/2010;
  • i verbali delle verifiche condotte sulla documentazione progettuale per ciascuna fase, in relazione al livello di progettazione, ai sensi degli articoli dal 44 al 59 del D.P.R. n. 207/10.


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