Regione Siciliana e aggiudicazione appalti: è caos sul calcolo della soglia di anomalia

Gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale sulla Legge Regione Siciliana 19 luglio 2019, n. 13 genera caos alle stazioni appaltanti

di Redazione tecnica - 19/02/2021

La Regione Siciliana è famosa per il suo clima mite, delle bellezze storiche e naturali straordinarie e per il recepimento dinamico di alcune norme fondamentali. In quanto Regione a statuto speciale, la Sicilia ha recepito la norma nazionale sull'edilizia, il DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia), dopo 15 anni con la Legge Regionale n. 16/2016. E ha recepito la normativa sugli appalti pubblici, il D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) con la Legge Regionale n. 12/2011 poi modificata dalla Legge Regionale n. 8/2016.

Aggiudicazione appalti e soglia di anomalia

Al recepimento dinamico del Codice dei contratti è seguita la pubblicazione della Legge Regionale 19/07/2019, n. 13 sull’aggiudicazioni e sul calcolo dell’anomalia negli appalti. Una norma che come redazione abbiamo rilevato subito la sua possibile incompatibilità con quella nazionale.

Così è arrivata puntuale la Sentenza della Corte Costituzionale 11 febbraio 2021, n. 16 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1 e 2 della Legge Regionale n. 13/2019 sui metodi di aggiudicazioni delle gare nella Regione Siciliana.

La circolare del Dipartimento tecnico regionale

Mentre arriva la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (1° Serie speciale 17 febbraio 2021, n. 7) della sentenza della Corte Costituzionale, il Dipartimento regionale tecnico ha predisposto e inviato a tutte le stazioni appaltanti siciliane la Circolare 16 febbraio 2021, prot. 26515 avente ad oggetto “Modalità attuative per regolare le refluenze della Sentenza 16/2021 della Corte Costituzionale sulle attività di gara espletate dagli UREGA”.

In termini abbastanza sintetici, la Circolare precisa che, a seguito del giudizio di illegittimità costituzionale dell’articolo 4, commi e 1 e 2 della L.R. n. 13/2019, tutte le stazioni appaltanti saranno tenute ad applicare le norme previste dagli articoli 95 e 97 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, come modificato, in particolare dall'art. 1 della legge n. 55 del 2019.

Criterio di aggiudicazione

Nessun dubbio sul fatto che per gli appalti di lavori, i due criteri di aggiudicazione (quello dell’offerta più vantaggiosa e quello del minor prezzo) saranno, d'ora in poi, alternativi senza vincoli, e la scelta sarà, appunto, rimessa alla stazione appaltante, fatti salvi casi specifici in cui è prevista l’obbligatorietà del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Offerte anormalmente basse

Il problema serio nasce in riferimento agli effetti relativi all'art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter che riguardano il calcolo della soglia di anomalia. Il Dipartimento tecnico, infatti, definisce ben 7 casistiche diverse per il rispetto delle "nuove" (solo in Sicilia) procedure.

In particolare:

  • tutte le procedure di scelta del contraente con bando non ancora pubblicato, dovranno far riferimento d’ora in avanti alle procedure previste dall’art. 97 del d. lgs. 50/201;
  • nelle procedure di scelta del contraente i cui bandi sono stati pubblicati ed è in corso il termine per la presentazione dell’offerta sarà necessario effettuare una modifica del bando per adeguarlo alle procedure previste dall’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 concedendo un nuovo termine per la presentazione delle offerte con accoglimento, anche, di eventuali sostituzioni delle offerte già presentate;
  • nelle procedure di gara relative alla fase di scelta del contraente i cui bandi sono stati pubblicati e risulta già decorso il termine per la presentazione dell’offerta ma che non hanno ancora avuto concreto inizio, sarà necessario effettuare una modifica del bando per adeguarlo alle procedure previste dall’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 concedendo un nuovo termine per la presentazione delle offerte con accoglimento, anche, di eventuali sostituzioni delle offerte già presentate;
  • nelle procedure di gara relative alla fase di scelta del contraente in cui hanno avuto concreto inizio le operazioni della commissione si dovrà procedere ad applicare per l'aggiudicazione il criterio previsto dall’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 dandone apposita motivazione nel primo utile verbale di gara;
  • nelle procedure di gara in cui sia già intervenuta la proposta di aggiudicazione si dovrà procedere alla revocare la proposta di aggiudicazione ed individuare l'operatore economico aggiudicatario applicando l'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, formulando una nuova proposta di aggiudicazione;
  • nelle procedure di scelta del contraente in cui sia già intervenuta l’aggiudicazione definitiva e non sia ancora decorso il termine utile per eventuali impugnative, spetterà al RUP la determinazione in ordine alla scelta da adottare e, precisamente se attendere il decorso del termine utile alla proposizione di eventuali ricorsi avverso l'aggiudicazione (stand still) ovvero revocare, nelle more, l’aggiudicazione, chiedendo alla Commissione di gara di provvedere a individuare un nuovo aggiudicatario sulla base dell'art. 97 del codice dei contra. ovvero se revocare in autotutela l'intera procedura.
  • nelle procedure di scelta del contraente in cui sia già intervenuta l’aggiudicazione definitiva sia già decorso il termine utile per eventuali impugnative ma non si sia ancora proceduto alla stipula del contratto, sarà facoltà del RUP, sulla base applicativa del principio di legalità, di adottare una eventuale determinazione in autotutela.

Soprattutto questa ultima ipotesi, che rimette la responsabilità al RUP, creerà notevoli problematiche che probabilmente si tradurranno in un blocco dei bando di gara

La richiesta di incontro all'Assessore Falcone

Intanto le principali associazioni datoriali (ANCE, CNA, ANAEPA, Casartigani, CREDA e la Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane), non conoscendo i contenuti della nuova circolare del Dipartimento tecnico regionale, hanno inviato all'assessore regionale Marco Falcone una lettera per richiedere un incontro urgente al fine di poter discutere in merito a delle possibili risoluzioni relative alla sentenza n. 16/2021.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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