Regione siciliana: Sospesa dal Tar Palermo l’Ordinanza di Musumeci sui migranti

Per la decisione definitiva, tutto rinviato alla Camera di consiglio del 17 settembre 2020

di Redazione tecnica - 28/08/2020

Il Tar Palermo con il Decreto 27 agosto 2020, n. 842 ha accolto l’istanza cautelare depositata nella serata del 26 agosto 2020, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha impugnato l’Ordinanza contingibile e urgente 22 agosto 2020, n. 33 del Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci relativa all’ordine immediato di sgombero degli hotspot e dei Centri di accoglienza dei migranti e al divieto di ingresso, transito e sosta nel territorio della Regione Siciliana di ogni migrante (leggi articolo) e, per l’effetto, ha sospeso l’esecutività del provvedimento impugnato.

Decisione definitiva rinviata

Per la decisione definitiva, tutto rinviato alla Camera di consiglio del 17 settembre 2020.

Premesse alla decisione

I Giudici del Tar nel decreto hanno precisato che:

  • dal delineato quadro normativo si evince che la disciplina emergenziale in atto ha inteso attrarre allo strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e all'esito del procedimento delineato dal comma 1 dell'art. 2 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e successivamente in parte novellato dal D.L. 30 luglio 2020, n. 83,  la competenza all'adozione delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in atto e che, invece, è rimessa alla responsabilità delle regioni esclusivamente l'adozione di eventuali misure interinali e di ulteriore profilassi, che si rendano necessarie e siano giustificate da specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario a livello locale, su cui possono provvedere, tuttavia, soltanto in via di urgenza e nelle more dell'adozione di un nuovo D.P.C.M. in materia, e sempre che attengano esclusivamente all'ambito delle attività di competenza delle regioni stesse;
  • entrambe le misure adottate con l’impugnato provvedimento sembrano esorbitare dall'ambito dei poteri attribuiti alle regioni;
  • la disposta chiusura dei porti all’accesso dei natanti di qualsiasi natura trasportanti migranti sembra esorbitare parimenti dalla competenza regionale;
  • qualsiasi intervento limitativo della circolazione delle persone da e verso l'estero è riservato allo strumento del D.P.C.M.;

quanto, poi, comunque, ai presupposti fattuali dell’adozione dell’impugnato provvedimento, non è dato ricavare, dalla lettura testuale dello stesso nella sua interezza, che sia stata svolta un’idonea istruttoria al riguardo a supporto del provvedimento, in mancanza di specifici riferimenti o richiami agli accertamenti svolti e alle relative risultanze.

Mancato presupposto per un concreto aggravamento

In riferimento a quanto sopra evidenziato il Tar Palermo ha rilevato che l'esistenza di un concreto aggravamento del rischio sanitario legato alla diffusione del Covid-19 tra la popolazione locale, quale conseguenza del fenomeno migratorio appare meramente enunciata, senza che risulti essere sorretta da un’adeguata e rigorosa istruttoria, emergente dalla motivazione del provvedimento stesso e altrettanto sembra potersi affermare anche in relazione alla diffusione del contagio all’interno delle strutture interessate.       

Sussiste il presupposto per il provvedimento cautelare

I Giudici del Tar Palermo hanno, quindi, concluso che sussistono i presupposti per l’adozione del richiesto decreto cautelare monocratico con conseguente sospensione dell’esecutività degli effetti dell’impugnato provvedimento fino alla prossima camera di consiglio del 17.9.2020, che viene fissata aifini della trattazione collegiale della predetta istanza cautelare.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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