Revoca aggiudicazione ed escussione cauzione provvisoria: nuova sentenza del Consiglio di Stato

L’escussione della cauzione provvisoria è una naturale conseguenza della partecipazione ad una gara in mancanza dei necessari requisiti di ammissione, prescr...

27/04/2018

L’escussione della cauzione provvisoria è una naturale conseguenza della partecipazione ad una gara in mancanza dei necessari requisiti di ammissione, prescritti a pena di esclusione dalla lex specialis.

Lo ha confermato la Sezione V del Consiglio di Stato con la sentenza 10 aprile 2018, n. 2181 con la quale ha rigettato il ricorso presentato contro una sentenza di primo grado che aveva confermato la determina dirigenziale del Comune che aveva dichiarato inefficace, in virtù del mancato riscontro della sussistenza di requisiti essenziali ai fini dell'aggiudicazione previsti nel bando e nel disciplinare di gara, la proposta di aggiudicazione formulata in favore della società ricorrente e della successiva nota dirigenziale del Comune con cui era stata chiesta l'escussione della polizza assicurativa presentata dalla società ricorrente quale cauzione provvisoria per la partecipazione alla gara.

Ricordiamo che le garanzie per la partecipazione alla procedura sono regolate dall'art. 96 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) che al comma 6 recita:

"La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto".

I giudici di Palazzo Spada hanno rilevato che la cauzione provvisoria costituisce parte integrante dell’offerta e non mero elemento di corredo della stessa. La cauzione provvisoria si pone come strumento di garanzia della serietà ed affidabilità dell’offerta che vincola le imprese partecipanti ad una gara pubblica all’osservanza dell’impegno assunto a rispettarne le regole, responsabilizzandole, mediante l’anticipata liquidazione dei danni subiti dall’amministrazione, in ordine alle dichiarazioni rese anche con riguardo al possesso dei requisiti di ammissione alla procedura. La cauzione provvisoria costituisce, dunque, una misura di natura patrimoniale che, da un lato, è finalizzata, come la caparra confirmatoria, a confermare la serietà di un impegno da assumere in futuro, dall’altro costituisce, ove prevista, naturale effetto della violazione di regole e doveri contrattuali espressamente accettati.

Pertanto, l’escussione della cauzione provvisoria costituisce conseguenza della violazione dell’obbligo di diligenza gravante sull’offerente e dell’inosservanza della lex specialis avente carattere di gravità: ipotesi senza dubbio integrata allorquando l’impresa, come nel caso di specie, presenti domanda di partecipazione alla gara dichiarando, al momento della presentazione della domanda, il possesso dei requisiti di partecipazione prescritti a pena di esclusione dalla legge di gara e dei quali, nel corso o all’esito della procedura, si accerti la mancanza già alla data di presentazione dell’istanza di partecipazione e della dichiarazione resa.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata

Link Correlati

Speciale Codice Appalti