Riqualificazione delle Strutture ricettive: super ammortamento cumulabile con il bonus hotel

Le strutture alberghiere possono beneficiare contemporaneamente del credito di imposta per i lavori di riqualificazione (c.d. Bonus hotel) e del “Super ammor...

19/09/2017

Le strutture alberghiere possono beneficiare contemporaneamente del credito di imposta per i lavori di riqualificazione (c.d. Bonus hotel) e del “Super ammortamento” previsto dalla legge n. 208/2015 (art. 1, commi da 91 a 94), anche quando le spese riguardano gli stessi investimenti agevolabili.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 15 settembre 2017, n. 118/E che risponde ad un quesito formulato in merito alla possibilità di cumulare, sui medesimi investimenti, il credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive (art. 10 del D. L. 31 maggio 2014, n. 83), con la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, prevista dall’articolo 1, commi da 91 a 94, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (cd. super ammortamento).

Sul punto, si è evidenziato che il decreto interministeriale del 7 maggio 2015 recante "Disposizioni applicative per l'attribuzione del credito d'imposta alle strutture ricettive turistico-alberghiere", attuativo del credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive, al comma 3 dell’articolo 3, stabilisce che lo stesso “è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale”.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito subito che il divieto di cumulo contenuto nel suddetto decreto interministeriale esprime la volontà del legislatore di non estendere la portata di detto divieto a tutte le agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi, ma di limitarla a determinate fattispecie di natura fiscale. Ciò porta a ritenere che la previsione di non cumulabilità sia stata ponderata e inserita in fase di redazione del decreto interministeriale tenendo conto delle sole misure agevolative già in vigore al momento dell’emanazione del decreto ed aventi il medesimo ambito soggettivo, oggettivo e temporale di applicazione del credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 83 del 2014 nonché le stesse finalità di quest’ultimo. Solo le agevolazioni fiscali con tali caratteristiche, potendo essere fruite in relazione alle medesime spese ammissibili, avrebbero consentito al beneficiario di “moltiplicare” indebitamente il beneficio concesso con il c.d. “bonus hotel”, con un impatto considerevole anche per l'erario.

La misura prevista dall’articolo 1, commi da 91 a 94, della legge n. 208 del 2015. 208 (c.d. “super ammortamento”), invece, oltre ad essere stata introdotta successivamente all'adozione del decreto interministeriale 7 maggio 2015 - ragion per cui non avrebbe potuto rientrare tra quelle agevolazioni fiscali che hanno ispirato l'inserimento in detto decreto del divieto di cumulo contenuto nell'articolo 3, comma 3 - persegue finalità del tutto diverse rispetto a quelle sottese al credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive.

Il "super ammortamento", infatti, costituisce uno degli strumenti da ultimo adottati dal Governo al fine di incentivare gli investimenti diretti al rinnovo del “parco beni strumentali”, sostenendo, in tal modo, il processo di trasformazione delle imprese italiane sul fronte dell’efficienza dei processi, della riduzione dei costi e del miglioramento della produttività, anche nell'ottica di un posizionamento strategico e maggiormente competitivo a livello internazionale. Inoltre, tale misura agevolativa, sostanziandosi in una maggiorazione percentuale del costo fiscalmente riconosciuto in relazione agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, valevole esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi, si differenzia profondamente dall’incentivo di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, che costituisce, invece, un contributo pubblico concesso nella forma di credito d’imposta, utilizzabile ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, al fine della riduzione dei versamenti relativi a debiti fiscali e previdenziali.

Sulla base di quanto sopra considerato, e sentito il competente Ministero dell’Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate ha espresso parere positivo alla cumulabilità dei due bonus, allorquando le spese ammissibili agli stessi possano incidentalmente coincidere.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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