S.r.l. semplificata: Pubblicato sulla Gazzetta il regolamento sul modello standard

Sulla Gazzetta ufficiale n. 189 del 14 agosto scorso è stato pubblicato il Decreto del Ministero della Giustizia 23 giugno 2012, n, 138 recante "Regolamento ...

21/08/2012
Sulla Gazzetta ufficiale n. 189 del 14 agosto scorso è stato pubblicato il Decreto del Ministero della Giustizia 23 giugno 2012, n, 138 recante "Regolamento sul modello standard di atto costitutivo e statuto della società a responsabilità limitata semplificata e individuazione dei criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci in attuazione dell'articolo 2463-bis, secondo comma, del codice civile e dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività".

Ricordiamo che con il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è cambiata la disciplina della società a responsabilità limitata semplificata (cosiddetta srl 1 euro) e le nuove srls saranno aperte a tutti i soggetti, senza limitazioni anagrafiche e che con il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 era stato inserito nel Codice civile l'articolo 2463-bis, sulla srl semplificata, con l’obbligo che l’atto costitutivo della srls debba essere redatto per atto pubblico in conformità ad un modello standard tipizzato con decreto del Ministro della Giustizia. Sempre con decreto adottato deve essere tipizzato lo statuto standard della società a responsabilità limitata semplificata e devono essere individuati i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci.

La nuova Srl semplificata è disciplinata, dunque, dall'articolo 2463-bis del Codice civile, introdotto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 con cui viene disposto che la società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita da una o più persone fisiche che non abbiano compiuto i 35 anni.
La particolarità di questa nuova forma societaria riguarda oltre all'età, anche i costi di costituzione, per cui si prevede che l’atto costitutivo e l’iscrizione nel Registro delle Imprese siano esenti da diritto di bollo e di segreteria e che non sono dovuti onorari notarili e resta, quindi, da pagare l’imposta di registro in misura fissa, ossia 168 euro.

Il nuovo Regolamento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale si compone di due articoli, l'articolo 1 rubricato "Modello standard dell'atto costitutivo e dello statuto della società a responsabilità limitata semplificata" e l'articolo 2 rubricato "Individuazione dei criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci della società a responsabilità limitata semplificata".
Con l'articolo 1 viene stabilito che l'atto costitutivo e lo statuto della srls debbono essere redatti per atto pubblico in conformità al modello standard allegato al decreto stesso e che ciò che non è , espressamente regolato dalle disposizioni espresse nel modello standard deve essere integrato dalle disposizioni contenute nel libro V, titolo V, capo VII del codice civile, ove non derogate dalle parti.
Con l'articolo 2 viene, invece, previsto che sia il notaio a verificare che l'età anagrafica delle persone fisiche che intendono costituire una società a responsabilità limitata semplificata sia quella prevista dall'art. 2463-bis c.c.

In allegato il testo del Decreto del Ministero della Giustizia unitamente al modello standard dell'atto costitutivo.

A cura di Gabriele Bivona
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