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SOA, parte il conto alla rovescia per la nuova qualificazione

Inizia il countdown per la definitiva entrata in vigore delle norme previste dal regolamento sui contratti pubblici, di cui al DPR n. 207/2010, in materia di...

12/11/2012
Inizia il countdown per la definitiva entrata in vigore delle norme previste dal regolamento sui contratti pubblici, di cui al DPR n. 207/2010, in materia di qualificazione SOA. Come previsto, infatti, dalla legge n. 119/2012 (G.U. 30/07/2012, n. 176) recante " "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione", è stata prorogata di ulteriori 180 giorni la definitiva entrata in vigore delle norme previste dal regolamento sui contratti pubblici in materia di qualificazione SOA.

In particolare, il provvedimento:
  • rinvia di 180 giorni i termini previsti dall'articolo 357, commi 15, 16, 17, 22, 24 e 25 del Regolamento n. 207/2010;
  • rinvia di un altro anno, e perciò all'8 giugno 2013, l'operatività della garanzia globale di esecuzione;
  • rinvia alla naturale scadenza le attestazioni rilasciate in vigenza del Dpr n. 34/2000 nelle categorie non modificate dal regolamento n. 207/2010.

Dunque, terminato il periodo di proroga dei vecchi attestati, dal 5 dicembre 2012 le categorie OG10, OG11, OS2, OS7, OS8, OS12, OS18 e OS21, saranno sostituite dall'operatività delle nuove categorie previste nell'allegato "A" del regolamento e quindi dalle categorie OG10, OG11, OS2 A e B, OS7, OS8, OS12 A e B, OS18 A e B, OS20 B, OS21 e OS35. Ricordiamo che come previsto dalla nuova formulazione dell'articolo 357 del Regolamento n. 207/2010, le imprese in possesso soltanto dell'attestato rilasciato in base al nuovo Regolamento non potranno partecipare alle gare bandite sino al 4 dicembre, poiché, queste ultime continueranno ad essere regolate dalle disposizioni del Dpr n. 34/2000.

Sopravvivenza degli attestati con scadenza successiva al 4 dicembre
Per quanto riguarda le attestazioni rilasciate in riferimento al DPR n. 34/2000, con scadenza successiva al 4 dicembre 2012, queste potranno essere utilizzate sino alla data di scadenza quinquennale, per la partecipazione a gare di appalto, bandite secondo le disposizioni del Regolamento n. 207/2010, in cui siano previste categorie compatibili con quelle indicate negli attestati stessi e ciò perché il comma 12-ter dell'articolo 357 del Regolamento n. 207/2010 prevede che alcune categorie tra quelle riportate nell'allegato "A" del nuovo regolamento, ovvero: OS7, OS 12-A, OS 18-A, OS 21 e OS 2-A, devono ritenersi equivalenti a quelle previste nel Dpr n. 34/2000, identificate rispettivamente con gli acronimi OS 7 e OS 8, OS 12, OS 18, OS 21 e OS 2.
Le imprese, dunque, qualificate in queste ultime categorie, potranno utilizzare le proprie attestazioni anche successivamente al 4 dicembre 2012 ed, in sede di rinnovo, potranno utilizzare gli stessi certificati di esecuzione dei lavori, utilizzati per la precedente attestazione in vigenza del Dpr n. 34/2000 e rilasciati secondo il relativo modello previsto dall'allegato "D".
Viene, dunque, previsto un meccanismo di equivalenza e viene meno la necessità di richiedere alle stazioni appaltanti, per la qualificazione nelle categorie OS7, OS 12-A, OS 18-A, OS 21 e OS 2-A la riemissione dei certificati.
Per ultimo, per quanto concerne gli importi, sempre nel citato comma 12-ter, viene previsto che gli importi contenuti nelle attestazioni rilasciate in vigenza del Dpr n. 34/2000, si intendono sostituiti, e quindi arrotondati, ai valori riportati all'articolo 61, commi 4 e 5 del regolamento a far data dal 5 dicembre p.v.

Categorie per le quali è necessaria la riemissione dei Certificato esecuzione lavori
Per quanto concerne le categorie OS 8, OS 12-B, OS 18-B, OS 20-B e OS 2-B, nonché per la OG 11 del Regolamento n. 207/2010 non è prevista alcuna equivalenza e le imprese dovranno richiedere alle stazioni appaltanti la sostituzione dei vecchi certificati di esecuzione dei lavori, emessi sulla base del modello previsto dall'allegato "D" del Dpr n. 34/2000 con i nuovi, secondo il modello previsto dall'allegato "B.1" del regolamento n. 207/2010 che consentirà di ottenere una nuova qualificazione nelle categorie OS 8, OS 12-B, OS 18-B, OS 20-B e OS 2-B.
Per quanto concerne la categoria OG11 non è più prevista la remissione dei certificati di esecuzione dei lavori da parte della stazione appaltante con la suddivisione dell'importo nei lavori impiantistici effettivamente realizzati.
In particolare il nuovo comma 14-bus dell'articolo 357 del Regolamento n. 207/2010 semplifica notevolmente il sistema, introducendo un meccanismo convenzionale in base al quale le SOA suddividono l'importo dei certificati di esecuzione dei lavori riportanti la categoria OG 11, secondo il modello previsto dall'allegato "D" del Dpr n. 34/2000 ripartendolo nelle categorie OS 3, OS 28, OS 30, secondo le percentuali del 20%, 40% e 40%.
Gli importi, poi, ricavati attraverso le precedenti percentuali saranno utilizzati dalle SOA per il calcolo dei requisiti di qualificazione delle imprese che - in ragione di quanto previsto dall'articolo 79, comma 16, del regolamento n. 207/2010 - devono dimostrare, rispetto all'importo della classifica richiesta in OG 11, di aver eseguito lavori specialistici nella OS 3 pari al 40%, nella OS 28 pari al 70% e sempre pari al 70% nella OS 30.

Verifica triennale
La disposizione di cui all'articolo 77 del Dpr n. 207/2010 prevede che, allo scadere del periodo triennale di validità dell'attestato SOA, l'impresa debba sottoporsi alla verifica del mantenimento di taluni specifici requisiti di qualificazione (cosiddetta verifica triennale) dimostrando di essere in possesso, in rapporto alla cifra di affari in lavori, di adeguati costi sostenuti per le attrezzature tecniche e per l'organico medio annuo, nei limiti di una tolleranza del 25% rispetto ai requisiti previsti inizialmente per il rilascio dell'attestazione.
Tale tolleranza del 25% è elevata al 50% sino al 31 dicembre 2012.

A cura di Gabriele Bivona
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