SPORTELLO UNICO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Con il nuovo Codice degli appalti anche i lavori pubblici hanno il loro sportello unico ed infatti con l’articolo 9 viene istituito lo "sportello dei contrat...

31/03/2006
Con il nuovo Codice degli appalti anche i lavori pubblici hanno il loro sportello unico ed infatti con l’articolo 9 viene istituito lo "sportello dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" previsto all’interno del codice in attuazione dell’art. 27 della direttiva 2004/18 e dell’art. 39, direttiva 2004/17.

Le stazioni appaltanti hanno la facoltà di istituire un apposito sportello con compiti di informazione sulla normativa vigente in relazione all’esecuzione dei contratti pubblici precisando che i compiti dello sportello possono anche essere affidati ad un ufficio già esistente.

Lo sportello unico dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture ha i seguenti compiti:
  • fornire ai candidati e agli offerenti, e ai soggetti che intendono presentare una candidatura o un’offerta, informazioni relative alle norme vigenti nel luogo di affidamento e di esecuzione del contratto, inerenti agli obblighi fiscali, alla tutela dell’ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e condizioni di lavoro, nonché a tutte le altre norme che devono essere rispettate nell’esecuzione del contratto;
  • fornire ai candidati la documentazione utile per la presentazione delle candidature e delle offerte, in conformità alle norme del presente codice.
La previsione non comporta oneri aggiuntivi per i bilanci pubblici, e implica una remunerazione del servizio informativo, destinata a coprirne i costi.
La possibilità di funzionamento telematico dello sportello è sancita mediante rinvio alle norme vigenti in tema di informatizzazione della pubblica amministrazione (DLGS 7 marzo 2005, n. 82, codice dell’amministrazione digitale).
Le stazioni appaltanti che istituiscono lo sportello di cui o ne attribuiscono i compiti ad un ufficio già esistente indicano nel bando o nel capitolato lo sportello o l’ufficio a cui possono essere chieste le informazioni di cui al comma 1 dell’art. 9 del Codice stesso, precisando, altresì, il costo del servizio.
Giova, peraltro, ricordare che l’esperienza degli sportelli unici è alquanto diffusa in Italia (DLGS 31 marzo1998, n. 112; DPR 6 giugno 2001, n. 380).

In riferimento, poi, al Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’articolo 10 del nuovo Codice occorre precisare che il citato articolo riproduce l’art. 7 della legge n. 109/1994, e lo estende ai servizi e alle forniture.
Nella stesura dell’articolo 10, è stato tenuto presente l’istituto generale del responsabile del procedimento di cui alla legge n. 241/1990 ed al comma 3 vengono definiti i compiti del Responsabile spesso che:
  • formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture, e della predisposizione dell’avviso di preinformazione;
  • cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;
  • cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;
  • segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell’attuazione degli interventi;
  • accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari;
  • fornisce all’amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell’attuazione dell’intervento, necessari per l’attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza;
  • propone all’amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l’azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;
  • propone l’indizione, o, ove competente, indice la conferenza di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per l’acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati.
Con il comma 6, sempre dell’articolo 10 del nuovo Codice, mutuato dall’articolo 7, comma 2 della legge n. 109/1994 è precisato che il nuovo regolamento determinerà:
i requisiti di professionalità richiesti al responsabile del procedimento;
l’importo massimo e la tipologia, per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il progettista precisando che le ipotesi di coincidenza tra responsabile del procedimento e direttore dell’esecuzione del contratto sono stabilite dal regolamento, in conformità all’articolo 119 che recita testualmente: "1. La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile del procedimento o da altro soggetto, nei casi e con le modalità stabilite dal regolamento. 2. Per i lavori, detto regolamento stabilisce le tipologie e gli importi massimi per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il direttore dei lavori. 3. Per i servizi e le forniture, il regolamento citato individua quelli di particolare importanza, per qualità e importo delle prestazioni, per i quali il direttore dell’esecuzione del contratto deve essere un soggetto diverso dal responsabile del procedimento."

Per ultimo precisiamo che con il comma 9 dell’articolo 10 del nuovo Codice viene codificato il principio, desumibile dalla legge n. 241/1990, secondo cui i soggetti privati che espletano attività amministrativa si conformano ai principi della legge n. 241/1990, potendo tuttavia nominare anche più responsabili del procedimento per le diverse fasi.
© Riproduzione riservata