Sicurezza Ponteggi, scadono il 14 maggio 2018 le autorizzazioni ministeriali

Come previsto all'art. 131, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008 (c.d. Testo Unico Sicurezza Lavoro o TUSL), la costruzione e l’impiego dei ponteggi realizzati con ...

10/05/2018

Come previsto all'art. 131, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008 (c.d. Testo Unico Sicurezza Lavoro o TUSL), la costruzione e l’impiego dei ponteggi realizzati con elementi portanti prefabbricati, metallici o non, è soggetta ad autorizzazione ministeriale da rinnovare ogni 10 anni per verificare l’adeguatezza del ponteggio all’evoluzione del progresso tecnico.

Il TUSL ha anche previsto come dies a quo per la maggior parte dei rinnovi periodici (come quello per il corso di aggiornamento per il coordinatore sicurezza lavoro) la data del 15 maggio 2008.

Quindi, come i coordinatori per la sicurezza dovranno effettuare il secondo ciclo di aggiornamento (dopo quello del 2013), per i ponteggi è previsto il primo rinnovo per l'autorizzazione ministeriale. Mentre, le autorizzazioni rilasciate dopo il 15 maggio 2008 hanno validità decennale a partire dalla data di rilascio.

L’obbligo di richiedere il rinnovo dell’autorizzazione ministeriale spetta al titolare della stessa e cioè al produttore del ponteggio e non all’impresa utilizzatrice che potrà, pertanto, continuare ad impiegare i ponteggi anche dopo la cessazione della validità decennale dell’autorizzazione.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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