Sicurezza e Condominio: dal Ministero chiarimenti sul DVR

Tutti i condomini, che abbiano lavoratori che non rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati, sono tenuti al...

28/04/2010
Tutti i condomini, che abbiano lavoratori che non rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati, sono tenuti alla redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Lo ha affermato il Ministero del Lavoro con un aggiornamento alla pagina riservata alle FAQ del proprio portale. In particolare, la domanda a cui ha risposto il Ministero sono le seguenti:
  1. Per il condominio la redazione del DVR è prevista esclusivamente in presenza di lavoratori dipendenti che non rientrano nel campo del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati?Ove vi siano soltanto lavoratori che rientrano nel campo del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati vigono i soli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37 (articolo 3, comma 9) e di fornitura dei dispositivi di protezione individuale o di attrezzature proprie conformi alle disposizioni del titolo III (articolo 3, comma 9) del D.Lgs. n. 81/2008?
  2. Per l'adempimento dell'obbligo di informazione (articolo 36 del D.Lgs. n. 81/2008) nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 9, è corretta l'effettuazione di una comunicazione scritta al lavoratore che contenga i requisiti previsti dall'articolo 36 ma non quelli previsti per il DVR negli artt. 28 e 29?
  3. Nel caso in cui il condominio sia datore di lavoro (per la presenza di dipendenti ai quali si applichi il contratto collettivo dei proprietari di fabbricati o altra tipologia di lavoratore) e di contemporaneo "affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi" (di cui all'articolo 26) il condominio medesimo deve intendersi "datore di lavoro" anche nei confronti di tali imprese o lavoratori autonomi con applicazione dei conseguenti obblighi?
  4. Ove il condominio, che sia "datore di lavoro" nei confronti di lavoratori ai quali si applichi il contratto collettivo dei proprietari di fabbricati o altra tipologia di lavoratore, affidi "lavori, servizi o forniture" a impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi, ex articolo 26 del "Testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro, potrà indifferentemente ottemperare all'obbligo di fornire "informazioni dettagliate" (art. 26, comma 1, lett. b), e a quello di "informarsi reciprocamente" (art. 26, comma 2, lett. b), con una comunicazione (nel caso di non sussistenza di rischi da interferenze) oppure con la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (in caso contrario)?
  5. Chi è tenuto ad adempiere agli obblighi di sicurezza che gravano sul condominio?

In riferimento al primo quesito, il Ministero del Lavoro ha precisato che la redazione del DVR è sicuramente obbligatoria nel caso di lavoratori dipendenti che non rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati. Nel caso di lavoratori rientranti nel contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati, questi devono comunque essere opportunamente informati e formati ai sensi degli artt. 36 e 36 del D.lgs. n. 81/2008 e, nel caso di utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI) devono essere rispettate le previsioni contenute nel titolo III del D.Lgs. n. 81/2008.

Per quanto concerne il secondo quesito, l'obbligo di informazione previsto dall'art. 36 del D.Lgs n. 81/2008 a carico del condominio nei confronti di lavoratori che rientrano nel campo del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati si considera adempiuto se effettuato a mezzo di una comunicazione contenente i requisiti del predetto articolo 36.

In riferimento al terzo quesito, nel caso di contemporanea presenza di lavoratori dipendenti e di imprese e/o lavoratori autonomi affidatari di lavori, servizi o forniture, il condominio deve considerarsi "datore di lavoro" esclusivamente riguardo ai primi. In tale situazione, con riferimento alle imprese e/o ai lavoratori autonomi, invece, sul condominio graveranno gli obblighi di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008.

Nel caso di un condominio con lavoratori dipendenti rientranti nel contratto collettivo dei proprietari di fabbricati, che affidi lavori, servizi o forniture ad un'impresa o ad un lavoratore autonomo, vi è l'obbligo di coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori informandosi reciprocamente. I commi 3, 3-bis e 3-ter, art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 individuano le condizioni e le modalità per la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI). Nei casi in cui è prevista la sua elaborazione, il DUVRI può essere utilizzato dal condominio al fine di dimostrare di avere ottemperato all'obbligo di coordinamento, sempre tenendo conto della circostanza che l'obbligo in parola non può ritenersi assolto sic et simpliciter con la redazione del documento se non sia stato dimostrato che il datore di lavoro committente abbia concretamente ottemperato all'obbligo di coordinamento in parola. Nel caso in cui il condominio commissioni, nella forma di contratto di appalto, lavori edili o di ingegneria civili ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 sui cantieri mobili o temporanei, l'amministratore è necessariamente qualificato come committente e come tale assoggettato agli obblighi di cui agli artt. 88 e seguenti del medesimo testo normativo.

Per quanto riguarda la domanda su chi è tenuto ad adempiere agli obblighi di sicurezza che gravano sul condominio, il Ministero del lavoro ha già chiarito che il datore di lavoro nei condomini va individuato nella persona dell'amministratore condominiale pro-tempore. Infine, la locuzione "lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato" va intesa, come specificato con la circolare 5 marzo 1998 n. 30, con riferimento, otre che ai portieri, anche a tutti i lavoratori subordinati che prestino la loro attività nell'ambito di un condominio, purché con mansioni affini a quelle dei portieri.

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