Start Up, Piano Casa, Abusivismo, Contrasto al lavoro nero nel settore edile: in Gazzetta le nuove norme della Regione Campania

È stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 22 del 5 aprile 2016 la Legge Regione Campania 5 aprile 2016, n. 6 recante "Prime misur...

13/04/2016

È stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 22 del 5 aprile 2016 la Legge Regione Campania 5 aprile 2016, n. 6 recante "Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell’economia campana - Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l’anno 2016".

Tra le altre cose, la legge contiene:

  • Azioni di promozione delle start up innovative (Art. 2)
  • Misure in materia di piano casa (Art. 8)
  • Misure in materia di edilizia sociale (Art. 9)
  • Misure in materia di pianificazione (Art. 10)
  • Misure per il contrasto all’abusivismo edilizio (Art. 11)
  • Programmi di rigenerazione urbana e sviluppo degli spazi verdi urbani (Art. 12)
  • Misure per la mobilità sostenibile, l’economia verde e il riequilibrio ambientale (Art. 13)
  • Misure in materia di servizio idrico integrato e piano dei rifiuti (Art. 14)
  • Misure in materia di impianti eolici e di produzione energetica con utilizzo di biomasse (Art. 15)
  • Contrasto al lavoro irregolare nel settore edile (Art. 21)

Contrasto al lavoro irregolare nel settore edile

Per attivare azioni di contrasto al lavoro nero nel comparto delle costruzioni e al fine di promuovere la sicurezza nei cantieri, per i lavori edili privati oggetto di permesso di costruire, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), denuncia di inizio attività (DIA), comunicazione inizio lavori (CIL) o comunicazione inizio lavori asseverata (CILA), il direttore dei lavori, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 provvede:

a)ad acquisire copia delle denunce di inizio lavori effettuate dalle imprese esecutrici agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, compresa, per i soggetti obbligati, la denuncia effettuata alla Cassa edile;

b)a trasmettere per via telematica, prima dell’inizio dei lavori, all’Ente bilaterale che si occupa della promozione della sicurezza sul lavoro, all’Azienda sanitaria locale (ASL) e alla Direzione del lavoro competenti per territorio, la notifica preliminare di cui all’articolo 99 del decreto legislativo 81/2008, afferenti il cantiere, le opere da eseguire e i dati identificativi del committente;

c)a controllare, durante la esecuzione dei lavori, la presenza in cantiere delle imprese e del personale autorizzato. Le attività di controllo consistono nella annotazione, sul giornale dei lavori, delle visite che effettua in cantiere, con autonomia decisionale e secondo i criteri che ritiene più adeguati alla specificità di ogni singolo cantiere, e altresì nella comunicazione di eventuali irregolarità al committente, agli Enti previdenziali, assicurativi e infortunistici, alla Cassa edile, nonché al Coordinatore per la sicurezza;

d)a trasmettere allo Sportello unico dell’edilizia (SUE), all’inizio e alla fine dei lavori, il DURC dell’azienda esecutrice, attestante la sua regolarità contributiva e le avvenute comunicazioni di inizio e di fine lavori effettuate agli enti previdenziali, assicurativi e infortunistici e alla Cassa edile competenti per territorio.

Il committente dei lavori edili privati, prima di procedere al pagamento della rata di saldo dei lavori, per il tramite del direttore dei lavori, acquisisce il DURC attestante la regolarità contributiva, oppure provvede al saldo di quanto non versato dall’impresa agli Enti previdenziali, assicurativi e infortunistici e alla Cassa edile pei i lavori eseguiti.

Il direttore dei lavori non può procedere alla richiesta di agibilità dell’opera eseguita, oppure alla dichiarazione di chiusura dei lavori, senza la produzione del DURC e delle dichiarazioni di inizio e fine lavori alla Cassa edile e al SUE.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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