Superbonus 110% e detrazioni fiscali: entro quando l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate?

Entro quando decade il potere di accertamento dell'Agenzia delle Entrate sulle detrazioni fiscali del 110% c.d. superbonus previste dal Decreto Rilancio

di Redazione tecnica - 28/11/2020

In caso di fruizione delle detrazioni fiscali del 110% (c.d. superbonus) o di altre agevolazioni previste per l'edilizia entro quando possono arrivare gli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate?

Superbonus 110% e accertamento dell'Agenzia delle Entrate: la domanda alla posta di LavoriPubblici.it

È questa un'interessante domanda arrivata alla Posta di LavoriPubblici.it a cui, come è nostro solito, rispondiamo con un articolo che ripercorre da una parte la normativa in vigore e dall'altra i recenti interventi della giustizia.

La domanda nasce dal presupposto che le detrazioni fiscali coinvolgono più periodi di imposta (nel caso del superbonus 5, per la maggior parte delle altre agevolazioni fiscali in edilizia 10) e il dubbio manifestato dal nostro lettore riguarda l'anno da cui scatta la possibilità dell'Agenzia delle Entrate di accertare che ci siano tutti i presupposti previsti della normativa. E il dubbio è importante perché supponendo che le spese siano state sostenute nel 2020, considerato che la detrazione viene spalmata in 5 anni (stiamo parlando del superbonus), l'anno da cui scatta il periodo di accertamento potrebbe essere il 2020 stesso o il 2025.

Superbonus 110% e accertamento dell'Agenzia delle Entrate: quanti sono gli anni per l'accertamento?

Partiamo subito da una considerazione, l'Agenzia delle Entrate può effettuare un controllo entro 4 anni. Da quando? la risposta la fornisce la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Lecco n. 117 del 26 marzo 2019 che richiama la sentenza della Corte di Cassazione n. 9993 del 24 aprile 2018 (entrambe allegate all'articolo).

Superbonus 110% e accertamento dell'Agenzia delle Entrate: da quando scattano i 4 anni?

Si tratta, dunque, di stabilire se la decadenza in danno dell'Agenzia maturi con il decorso del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello della dichiarazione di ciascun specifico rateo (prima ipotesi), oppure dall'anno in cui è stata presentata la dichiarazione relativa al periodo fiscale in cui il costo è stato sostenuto e l'ammortamento è iniziato a decorrere (seconda ipotesi).

La prima ipotesi potrebbe "apparentemente" essere quella corretta considerando l'art. 7, comma 1 del DPR n. 917/1986 (c.d. TUIR) per il quale "L'imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma (...)". Ma, come più volte rilevato dalla Corte di Cassazione, il criterio di autonomia dei periodi di importa non si applica in termini assoluti ed incondizionatamente, ma soprattutto non si applica a situazioni "geneticamente unitarie" ma destinate a ripercuotersi su più annualità (come le detrazioni fiscali in edilizia).

La stessa Corte Costituzionale (sentenza n. 80/2005) ha ribadito che è conforme alla Costituzione solo una ricostruzione del sistema che non lasci il contribuente esporto all'azione esecutiva del fisco per termini eccessivamente dilatati. Rilevata soprattutto l'obbligo in capo al contribuente di conservare tutta la documentazione atta a comprovare tutti i presupposti della detrazione.

Secondo la CTP di Lecco, nell'ipotesi di costi che danno luogo a deduzione frazionata in più anni, la decadenza in danno dell'Agenzia delle Entrate deve necessariamente maturare dal decorso del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello un cui è stata presentata la dichiarazione relativa ai periodi fiscali in cui i costi sono stati concretamente sostenuti.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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