Superbonus 110%, edilizia residenziale pubblica e IACP: nuovo chiarimento del Fisco

L'Agenzia delle Entrate interviene sulla fruizione del bonus 110% per interventi realizzati da enti di gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica

di Redazione tecnica - 10/03/2021

Tra i possibili beneficiari della detrazione fiscale del 110% (c.d. superbonus) il Decreto Rilancio ha inserito anche gli istituti autonomi case popolari (IACP) e gli enti aventi le stesse finalità sociali.

Superbonus e IACP: nuova risposta dell'Agenzia delle Entrate

Su questo argomento registriamo la nuova risposta n. 162/2021 dell'Agenzia delle Entrate che chiarisce alcuni aspetti legati ai beneficiari del superbonus 110% ed, in particolare, gli interventi realizzati da enti di gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica su immobili di proprietà di un consorzio di Comuni.

Nel nuovo caso oggetto del focus del Fisco, l'istante è un ente pubblico di servizio, non economico, ausiliario della Regione, dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale, amministrativa e contabile, che attua e gestisce il patrimonio di edilizia sociale ed esercita le funzioni attribuite dalla legge regionale con competenza estesa al rispettivo ambito territoriale.

L'Istante:

  • svolge le attività tipiche degli ex Istituti Autonomi Case Popolari (IACP) in quanto, come risulta statuto, "esercita le funzioni e svolge le competenze attribuite alle ATC (o agli ex Istituti Autonomi delle Case Popolari) dalla legislazione nazionale e regionale di settore nell'ambito territoriale definito dalla legge regionale o al di fuori di tale ambito ove previsto dalla normativa regionale;
  • gestisce, tra l'altro, immobili, adibiti ad edilizia residenziale pubblica di proprietà di un consorzio di Comuni, sui quali intenderebbe eseguire interventi di efficientamento energetico e di miglioramento sismico.

Per questo chiede se può accedere alle detrazioni fiscali del 110% previste dal Decreto Rilancio e optare per le opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) per gli interventi realizzati su immobili di proprietà di un consorzio di Comuni adibiti ad edilizia residenziale pubblica e da esso gestiti.

La risposta dell'Agenzia delle Entrate

Con specifico riferimento ai beneficiari di cui all'art. 119, comma 9, lettera c), l'Agenzia delle Entrate ha specificato che è necessario soddisfare due requisiti:

  • soggettivo, essendo le detrazioni riservate, tra l'altro, agli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati;
  • oggettivo, riguardando interventi realizzati su immobili di proprietà dei predetti istituti autonomi ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Nel caso in esame, la Legge Regionale riporta l'istante tra l'elenco degli enti pubblici di servizio, non economici, ausiliari della Regione, dotati di autonomia organizzativa, patrimoniale, amministrativa, contabile, che attuano e gestiscono il patrimonio di edilizia sociale ed esercitano le funzioni loro attribuite con competenza estesa al rispettivo ambito territoriale.

Pertanto, in base a quanto rappresentato e nel presupposto che l'Istante eserciti le attività tipiche degli ex IACP attribuite alle Agenzie territoriali, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che lo stesso possa rientrare tra i soggetti destinatari del Superbonus, ai sensi del citato comma 9, lett. c) dell'articolo 119 del decreto Rilancio.

Superbonus 110% e IACP: su quali immobili?

In riferimento agli immobili su cui poter applicare il superbonus, il Fisco ha chiarito che il bonus 110% si applica con riferimento agli interventi realizzati esclusivamente su immobili adibiti ad "edilizia residenziale pubblica". Pertanto, l'Istante può beneficiare dell'agevolazione anche se gli interventi riguardano immobili, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, di proprietà di un consorzio di comuni. Ciò in quanto, trattandosi di una particolare forma associativa per la gestione di uno o più servizi nonché per l'esercizio associato di funzioni tra i comuni costituenti il consorzio, non assume rilievo, ai fini dell'applicazione del superbonus, la circostanza che sia stato costituito un consorzio di Comuni.

Pertanto, nel caso in esame, atteso che, come riferito dall'Istante, il consorzio è costituito dai Comuni soci, proprietari degli immobili, che detengono in via esclusiva le quote di partecipazione all'interno del consorzio stesso, il Superbonus spetta anche con riferimento agli interventi agevolabili realizzati su immobili, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, di proprietà del predetto consorzio di Comuni.

In tal caso, l'Istante potrà, altresì esercitare, in alternativa alla fruizione diretta del Superbonus, l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, ai sensi del citato articolo 121 del decreto Rilancio.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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