Tar Campania: Urbanizzazioni solo per ingegneri, se non riguardano solo gli edifici

In materia di progettazione delle opere viarie non connesse ai singoli fabbricati la competenza esclusiva è dell’Ingegnere. È questa la sintesi della sentenz...

14/03/2017

In materia di progettazione delle opere viarie non connesse ai singoli fabbricati la competenza esclusiva è dell’Ingegnere. È questa la sintesi della sentenza del Tar Campania n. 1023 del 20 febbraio 2017. Oggetto di impugnazione era stata l’aggiudicazione definitiva dei lavori di completamento delle opere di urbanizzazione del 2° Comparto del Piano degli Insediamenti Produttivi del Comune di Puglianello (NA), nonché la parte del disciplinare di gara che prevede che “i concorrenti privi del possesso della qualificazione SOA per la progettazione delle classi e categorie di cui alla precedente tabella dovranno associare o indicare almeno un progettista architetto”.
Avendo partecipato alla gara d’appalto integrato solamente due imprese, la seconda arrivata aveva proposto ricorso avverso l’aggiudicazione in favore della prima classificata, deducendo varie censure circa i requisiti di partecipazione.
In particolare, viene accolta - tra l’altro - la censura della società ricorrente principale avverso la previsione del bando che richiede un professionista Architetto per la progettazione esecutiva.
Per stabilire il discrimine tra le competenze professionali degli Architetti e quelle degli Ingegneri, il Collegio passa dapprima in rassegna i contenuti degli articoli 51 e 52 del RD n.2537/1925 (che, chiarisce a scanso di equivoci, sono “norme ancora in vigore”).
Ebbene, l’art.51 cit. devolve ai professionisti Ingegneri la progettazione e la conduzione di lavori relativi allevie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione”, mentre in altro punto attribuisce agli Ingegneri le “costruzioni di ogni specie”.
Il Tar Campania richiama quindi il consolidato indirizzo giurisprudenziale (tra le tante: Consiglio di Stato, n.2938/2000; TAR Sicilia, Palermo, n.2274/2002; TAR Calabria, Catanzaro, n.354/2008 ; TAR Veneto, n.1153/2011; TAR Puglia, Lecce, n.1270/2013; TAR Lazio, Latina, n.608/2013) in base al quale tali disposizioni “vanno interpretate nel senso che appartiene alla esclusiva competenza degli Ingegneri non solo la progettazione delle opere necessarie alla estrazione e lavorazione di materiali destinati alle costruzioni e la progettazione delle costruzioni industriali, ma anche la progettazione delle opere igienico-sanitarie e delle opere di urbanizzazione primaria, per tali dovendosi intendere le opere afferenti la viabilità, gli acquedotti, i depuratori, le condotte fognarie e gli impianti di illuminazione, salvo solo il caso che tali opere non siano di pertinenza di singoli edifici civili”.
Viene quindi nuovamente ribadita dal giudice amministrativo la privativa esclusiva degli Ingegneri per la progettazione delle opere di viabilità, tranne quelle strettamente connesse ai singoli fabbricati, che appartengono anche alla competenza concorrente degli Architetti.
Nel caso portato all’attenzione del Giudice, infatti, le attività progettuali non riguardavano opere a servizio di singoli fabbricati, bensì opere di urbanizzazione di un comparto del Piano di Insediamenti produttivi del Comune di Puglianello, “come tale devoluto alla competenza” generale “degli Ingegneri”.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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