Tar Catania: Verifica dell'anomalia nell'offerta economicamente più vantaggiosa

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia di Catania, con la Sentenza n. 963 del 2 aprile scorso, si è pronunciato sul ricorso presentato da una i...

12/04/2013
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia di Catania, con la Sentenza n. 963 del 2 aprile scorso, si è pronunciato sul ricorso presentato da una impresa contro una stazione appaltante che lamentava la mancata attivazione del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta in relazione all'offerta presentata dall'impresa aggiudicatrice.
I Giudici, nella sentenza in argomento, con riguardo al carattere dovuto del comportamento omissivo dell'Amministrazione aggiudicatrice, hanno richiamato il testo dell'art. 86, comma 2 del Codice dei contratti (D.Lgs. n. 163/2006), in cui viene precisato che “nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.”.

Nella caso oggetto della sentenza, il punteggio conseguito dall'appellata era al di sotto della summenzionata soglia critica dei quattro quinti, stabilito dal Codice dei contratti e, quindi, nessun obbligo ricadeva in capo all'Amministrazione circa la verifica dell'offerta economica anormalmente bassa ai sensi dell'art. 86 comma 3 del Codice dei contratti.
Quanto, poi, all'astratta possibilità di attivare il procedimento di verifica in via discrezionale, non basta, per censurare l'operato dell’Amministrazione, il richiamo al comma terzo del D.Lgs. n. 163/2006, secondo cui “In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa”, ma occorre invece, secondo la prevalente giurisprudenza, che la scelta operata risulti “manifestamente irragionevole”, alla stregua di elementi puntuali e specifici che è onere del ricorrente dedurre ex adverso.

I giudici, per completezza, precisano che, è pur vero che il ribasso praticato dall'aggiudicataria, è obiettivamente estremo, ma la stessa è una onlus, ed in relazione a tale circostanza la decisione dell'Amministrazione (di non procedere ad alcuna discrezionale verifica dell'offerta) non appare palesemente irragionevole.
Del resto, connotandosi l'offerta economicamente più vantaggiosa, non solo per il prezzo, ma anche per il complesso degli elementi indicati dall'art. 83 D.Lgs. n. 163/2006, è evidente che, nel coacervo di essi, la totale assenza dell'utile di impresa non può, di per sé, denotare una palese inaffidabilità dell'offerta.
Il fatto, quindi, che l'impresa aggiudicataria abbia pratica un ribasso del 100% sul prezzo deriva dall'essere essa un ente no-profit per il quale è ammessa la possibilità di operare senza perseguire utili, con la conseguenza che la relativa offerta è stata correttamente valutata nel complesso di tutti gli elementi che la compongono.

I giudici ricordano, per ultimo, la sentenza del Tar Sicilia, Palermo, n. 1457 del 6 novembre 2008 nella quale viene precisato che, con riguardo al sistema di aggiudicazione dell'appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'art. 86 comma 2 D.Lgs. n. 163/2006 rende obbligatorio un metodo di individuazione ex lege dell'anomalia, senza alcun margine di apprezzamento discrezionale, delle offerte economiche rientranti nei parametri numerici indicati nella norma, con la conseguenza che l'eventuale richiesta di giustificazioni integrative può essere discrezionalmente avanzata dalla stazione appaltante solo in caso di motivata insufficienza della documentazione già presentata in sede di offerta.

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati