Terremoto centro-Italia: Novità in tema di materiali da scavo e di Mud

Il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017” conver...

26/04/2017

Il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017” convertito dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, con l’articolo 7 ha introdotto importanti novità per la gestione dei rifiuti nelle aree interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. Nel dettaglio è stata introdotta una procedura semplificata per i materiali da scavo, in deroga alla disciplina di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 10 agosto 2012, n. 161 ed all’art. 41 bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Con le nuove disposizioni il produttore non dovrà più individuare già all’atto dell’inizio dei lavori la destinazione finale dei rifiuti né dovrà più redigere un piano di utilizzo o presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, come invece è stabilito rispettivamente dal d.m. 161/2012 e dal citato art. 41 bis del d.l n. 69/2013.

Con l’inserimento, poi, nell’articolo 7 del decreto-legge n. 8/2017 del comma 13-ter, è consentito, inoltre, il trasporto ed il deposito dei materiali da scavo per un periodo non superiore a 18 mesi in siti di deposito intermedio, preliminarmente individuati, assumendo sin dall’inizio la qualifica di sottoprodotto. Con l’inserimento, poi, del comma 13-quater è stabilito che il produttore di tali materiali è  il  comune  del  territorio di provenienza dei materiali medesimi al quale spetta anche l’obbligo di verificare i valori di contaminazione mentre il detentore è il  soggetto al quale il produttore può affidare detti materiali

La nuova disciplina trova applicazione solo per i materiali da scavo che presentano entrambe le seguenti condizioni:

  • siano materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 o di altre opere provvisionali connesse all'emergenza;
  • le concentrazioni di elementi e composti di cui alla tabella 4.1 dell'allegato 4 del citato decreto n. 161 del 2012 non superino i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione indicati alla tabella 1 di cui all'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione.

Con la legge n.45/2017 è, poi, prorogato il termine per la presentazione della dichiarazione ambientale MUD con i soggetti obbligati a tale adempimento con sede nei Comuni interessati dai terremoti del 2016 e del 2017 che avranno tempo fino al 31 dicembre 2017 (e non quindi entro il 2 maggio 2017) per presentare la dichiarazione ambientale; è prevista, inoltre,  una particolare esenzione da tale comunicazione per coloro i quali a seguito del sisma abbiano perduto i relativi dati.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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