Tracciabilità dei flussi finanziari: fine del periodo transitorio

Come già precisato, le disposizioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, contenute nell'art. 3 della Legge n. 136/2010, sono entrate subito in vig...

22/06/2011
Come già precisato, le disposizioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, contenute nell'art. 3 della Legge n. 136/2010, sono entrate subito in vigore per i contratti ed i subcontratti sottoscritti dopo il 7 settembre 2010.

I contratti sottoscritti anteriormente al 7 settembre, e i relativi subcontratti (anche se stipulati successivamente a quella data), invece, avrebbero dovuto essere assoggettati alla nuova normativa al termine del periodo transitorio individuato dalla Legge n. 217/2010, ossia entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa (avvenuta il 19 dicembre 2010).

Il periodo transitorio è, perciò, scaduto il 17 giugno 2011. A partire dal 18 giugno è necessario applicare la normativa sulla tracciabilità ai contratti sottoscritti anteriormente al 7 settembre 2010 e, dunque, a tutti i pagamenti ancora da effettuare.

Peraltro, tali contratti si intendono automaticamente integrati con le clausole di tracciabilità previste dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, che non dovranno essere inserite perché tali obblighi sono già diventati efficaci ''ex lege'' a partire dal 18 giugno.

Fonte: ANCE

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