Varianti in corso d'opera trasmesse dalle Stazioni Appaltanti

In riferimento all'obbligo della trasmissione delle varianti in corso d'opera di cui all'articolo 37 del D.L. n. 90/2014 (convertito dalla legge n. 114/2014)...

26/11/2014
In riferimento all'obbligo della trasmissione delle varianti in corso d'opera di cui all'articolo 37 del D.L. n. 90/2014 (convertito dalla legge n. 114/2014) e dopo aver formulato alcune indicazioni per la standardizzazione degli adempimenti a carico delle stazioni appaltanti, il Presidente dell'ANAC ha emanato il comunicato del 24 novembre 2014 che riporta gli esiti delle verifiche preliminari effettuate sulle varianti in corso d'opera trasmesse dalle Stazioni Appaltanti.

In particolare, si tratta delle varianti per le quali non erano previsti i limiti di importo successivamente introdotti in sede di conversione con la legge 11 agosto 2014, n. 114 (varianti disposte nell'ambito di appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria e di importo eccedente il 10% l'importo del contratto). Nei 60 giorni intercorsi tra il D.L. e la legge di conversione, sono pervenute all'ANAC 277 varianti. Le valutazioni dell'anticorruzione sono il frutto della analisi di un campione di 90 varianti per le quali si è proposta o l'archiviazione o l'approfondimento istruttorio con richiesta di ulteriori informazioni alle stazioni appaltanti.

Il comunicato del Presidente ANAC riportate una sintetica illustrazione delle modalità di verifica della documentazione pervenuta e le risultanze dell'analisi svolta, con l'evidenziazione delle più rilevanti criticità riscontrate, ed una prima lettura dei dati in termini statistici.

Modalità di acquisizione e gestione dei dati
Per ciascuna delle 90 varianti esaminate è stata redatta una scheda riepilogativa di analisi riportante:
  • i dati generali dell'appalto (stazione appaltante, oggetto dell'appalto, CIG, importo lavori);
  • le caratteristiche essenziali della variante in termini di importi e tempi aggiuntivi previsti;
  • la tipologia della variante in relazione alle fattispecie di cui all'art. 132 del Codice.

Per l'esame di ognuna delle varianti, è stato predisposto un modello di check-list contenente gli accertamenti minimi da effettuare e dal quale poi si arriva all'archiviazione, alla richiesta di integrazione della documentazione o all'apertura di più approfondita attività istruttoria.

L'esito dell'attività di valutazione ha portato all'individuazione di 21 varianti per le quali è stata proposta l'apertura di apposita istruttoria in considerazione delle criticità rilevate, mentre per le rimanenti si è proposta la definizione d'ufficio.

Analisi dei dati
Le 90 varianti esaminate hanno evidenziato che la massima parte riguarda stazioni appaltanti classificate come Enti locali - in particolare, comuni e province - e presenta un importo aggiuntivo inferiore a 50.000 euro, con moda attestata attorno al valore di 20.000 euro. Questo dato testimonia la forte frammentazione del fenomeno in esame (numerose varianti di piccolo importo), che può essere correlata alla generale polverizzazione del mercato dei lavori pubblici, a meno di evasione degli obblighi di trasmissione nel caso degli appalti di maggior rilevanza economica. Per quanto riguarda la motivazione dichiarata per il ricorso alla variante in corso d'opera e la conseguente imputazione alle fattispecie dell'art. 132, in molti casi le varianti sono qualificate con riferimento a diverse fattispecie concorrenti in contemporanea. Per ciascuna fattispecie è stata riscontrata la seguente ricorrenza:
- art. 132, comma 1, lett. a) - 6/90 - (7%)
- art. 132, comma 1, lett. b) - 57/90 - (63%)
- art. 132, comma 1, lett. c) - 48/90 - (53%)
- art. 132, comma 1, lett. d) - 2/90 - (2%)
- art. 132, comma 3, secondo periodo - 20/90 - (22%)

Motivazioni ricorrenti per tipologia di opere
Opere a rete. Nel caso delle opere a rete le motivazioni più frequenti sono il sopraggiungere di cause impreviste e imprevedibili (quali, ad esempio, condizioni meteo estreme che hanno provocato un deterioramento improvviso della sede stradale) e rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale (quali ad esempio, bonifiche belliche, presenza di sottoservizi, rinvenimento di falde superficiali, ecc.). In tali casi le varianti sono, almeno formalmente, disposte rispettivamente ai sensi delle lettere b e c del comma 1 dell'art. 132.
Opere puntuali. Più ampia la gamma delle motivazioni delle varianti relative a opere di carattere puntuale. Frequenti, ad esempio, nel caso di interventi di consolidamento sono le varianti disposte per sopravvenute modifiche normative (art. 132, comma 1, lett. a), integrate ad altre fattispecie.
Interventi su edifici vincolati. Nel caso di lavori su beni immobili sottoposti a vincolo ai sensi del d.lgs. 42/2004 le varianti sono disposte, oltre che nei casi di cui all'art. 132 del Codice, anche ai sensi dell'art. 205. Frequenti sono le varianti disposte per la possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione (art. 132, comma 1, lett. b).

Nonostante l'esame ha preso in considerazione prevalentemente varianti di modesto importo e non rientranti nei limiti successivamente introdotti dalla legge 114/2014, i risultati hanno evidenziato alcune condotte ricorrenti che, pur non essendo sempre qualificabili singolarmente come anomalie patologiche meritevoli di un intervento puntuale dell'ANAC, nella loro reiterazione testimoniano un'applicazione distorta dell'istituto della variante in corso d'opera. In particolare:
  1. Carente istruttoria sull'ammissibilità della variante - Motivazioni non coerenti
  2. Varianti in sanatoria
  3. Errore di progettazione
  4. Variazioni falsamente migliorative
  5. Variazioni in diminuzione proposte dall'impresa
  6. Non coerenza tra la consistenza della variante e i tempi aggiuntivi concessi
  7. Assenza di nesso funzionale tra le opere in variante e quelle di progetto
  8. Tempistica della introduzione della variante
  9. Utilizzo del ribasso d'asta
  10. Variazioni sostanziali
  11. Commistione tra varianti e opere di completamento
    Riportiamo in allegato il comunicato dell'ANAC.

    A cura di Gabriele Bivona
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