Verifiche di agibilità post sisma: l'Ordinanza n. 10/2016 "liberalizza" la compilazione delle schede Aedes

Tutti i tecnici professionisti iscritti agli Ordini e Collegi professionali nazionali degli architetti, degli ingegneri, dei geometri, dei periti edili abili...

23/12/2016

Tutti i tecnici professionisti iscritti agli Ordini e Collegi professionali nazionali degli architetti, degli ingegneri, dei geometri, dei periti edili abilitati all’esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell’ambito dell’edilizia, anche indipendentemente dall’attività progettuale, si potranno occupare della compilazione delle schede AeDES per la verifica di agibilità post sisma.

Lo ha previsto l'Ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016 recante "Disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016" con l'incredulità di molti degli operatori del settore.

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Interessanti le premesse dell'Ordinanza per le quali, considerato l'esteso livello di danneggiamento dei territori e preso atto della non utilizzabilità della scheda FAST, e considerato il protocollo d'intesa sottoscritto tra il Commissario Straordinario, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ed i rappresentanti della Rete delle Professioni Tecniche durante il quale è stata acquisita la disponibilità dei professionisti a redigere le schede AeDES per tutti quegli edifici ritenuti inutilizzabili a seguito della procedura FAST, l'Ordinanza dà il via alla "liberalizzazione" della compilazione delle schede Aedes a tutti i tecnici professionisti (architetti, ingegneri, geometri e periti edili).

Come previsto dall'Ordinanza, entro 30 giorni dalla comunicazione ai proprietari della non utilizzabilità dell’edificio da parte dei comuni, i tecnici professionisti devono redigere e consegnare agli Uffici Speciali della Ricostruzione le perizie giurate relative alle schede AeDES degli edifici danneggiati e dichiarati inutilizzabili con le schede FAST. Insieme alla scheda AeDES i tecnici professionisti dovranno allegare:

  • alla perizia giurata una esauriente documentazione fotografica;
  • una sintetica relazione con particolare riferimento alle sezioni 3, 4, 5, 7 e 8 della scheda e con adeguata giustificazione del nesso di causalità del danno come determinato dagli eventi della sequenza iniziata il 24 agosto 2016.

Per lo stesso edificio il tecnico professionista che ha eventualmente redatto la scheda FAST non può predisporre la scheda AeDES. È previsto, inoltre, che ogni singolo professionista possa redigere al massimo 30 schede AeDES. La presentazione di un numero superiore alle 30 schede comporta la cancellazione o la non iscrizione all’elenco speciale di cui all’articolo 34 del decreto legge n. 189/2016.

Il progetto relativo alla riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione dell’edificio danneggiato oggetto della perizia giurata relativa alla scheda AeDES elaborata ai sensi della presente ordinanza non può essere presentato prima di trenta giorni dal deposito della perizia giurata.

Il compenso per la redazione della perizia giurata relativa alla scheda AeDES è ricompreso nelle spese tecniche per la ricostruzione degli immobili danneggiati di cui all’articolo 34 del decreto legge n. 189 del 17 ottobre 2016. La liquidazione del compenso della perizia giurata relativa alla scheda AeDES avverrà al momento dell’emissione del decreto di concessione del contributo, contestualmente al pagamento dei tecnici che hanno partecipato alle fasi della progettazione dell’intervento di riparazione, ripristino o ricostruzione dell’edificio danneggiato.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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