Adempimenti tributari liberi professionisti: sospesi i termini in caso di malattia o infortunio

La Legge 30 dicembre 2021, n. 234 ha previsto delle importanti misure a favore dell'attività intellettuale dei liberi professionisti in caso di malattia o infortunio

di Redazione tecnica - 12/01/2022

Tra i contenuti più interessanti della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) vi è senza dubbio la nuova disciplina della sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico del libero professionista in caso di malattia o in casi di infortunio avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di tre giorni.

Professionisti e inabilità al lavoro

commi da 927 a 944 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2022, recano i princìpi fondamentali di disciplina della sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico del libero professionista:

  • in caso di malattia;
  • in casi di infortunio avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale;
  • in caso di inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di tre giorni.

Tali disposizioni si applicano:

  • in tutti i casi di infortunio, anche se non avvenuti in occasione di lavoro;
  • in caso di malattia, anche non correlata al lavoro.

La disciplina si applica al termine stabilito in favore della pubblica amministrazione (comma 930). Esso ha carattere di perentorietà e per il suo mancato adempimento è prevista una sanzione pecuniaria e penale nei confronti del libero professionista o del suo cliente.

Inoltre le disposizioni sono valide anche in caso di esercizio della libera professione in forma associata o societaria, qualora il numero complessivo dei professionisti associati o dei soci sia inferiore a tre, oppure il professionista infortunato o malato sia nominativamente responsabile dello svolgimento dell’incarico professionale.

Per le somme dovute a titolo di tributi, il cui pagamento è stato sospeso, si applicano gli interessi al tasso legale. Essi vanno versati contestualmente all’imposta o al tributo sospeso e corrispondono al periodo di tempo decorrente dalla scadenza originaria a quella di effettivo pagamento.

Ricordiamo che la pubblica amministrazione può richiedere alle aziende sanitarie locali l’effettuazione di visite di controllo nei confronti di coloro che richiedono l’applicazione della sospensione degli adempimenti. Eventuali false dichiarazioni o attestazioni sono punite con una sanzione pecuniaria da 2.500 euro a 7.750 euro e con l’arresto da sei mesi a due anni; per ogni altra violazione della disciplina è prevista una sanzione pecuniaria da 250 a 2.500 euro; le stesse sanzioni si applicano a chiunque favorisca il compimento degli illeciti.

Responsabilità del libero professionista o del cliente

Di particolare importanza è il comma 929: esso prevede che, in caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, oppure in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un’inabilità temporanea all’esercizio dell’attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine tributario stabilito in favore della pubblica amministrazione per l’adempimento di una prestazione a carico del cliente, da eseguire da parte del libero professionista nei sessanta giorni successivi al verificarsi dell’evento.

Come specificato nel comma 931, gli adempimenti sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d’inizio delle cure domiciliari, fino a trenta giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari. Tale disposizione si applica per periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari superiori a tre giorni.

Una volta terminato il periodo di sospensione, gli adempimenti vanno eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.

Quando si applica la sospensione dei termini tributari

La sospensione dei termini tributari per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare: è necessario quindi inviare tramite raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite PEC, presso gli uffici della pubblica amministrazione competenti, una copia dei mandati professionali, insieme a un certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante.

Sospensione termini adempimenti per parto prematuro o interruzione gravidanza

Il parto prematuro della libera professionista è equiparato alle condizioni previste per il ricovero ospedaliero: il comma 936 infatti prevede che al verificarsi dell’evento, i termini relativi agli adempimenti tributari di cui al comma 929 sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero per il parto fino al trentesimo giorno successivo. Anche in questo caso è necessario consegnare o inviare tramite raccomandata A/R  o PEC un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta di conclusione della stessa, la data di ricovero e la data del parto, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.

In caso di interruzione della gravidanza, avvenuta oltre il terzo mese dal suo inizio, i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 929 sono sospesi fino al trentesimo giorno successivo all’interruzione della gravidanza. In questo caso, la libera professionista, entro il quindicesimo giorno dall’interruzione della gravidanza, deve consegnare o inviare tramite raccomandata A/R o PEC un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta d’inizio della gravidanza e la data dell’interruzione della stessa, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.

Sospensione termini per decesso del professionista

La sospensione dei termini si applica anche nel caso di decesso del libero professionista, purché esista un mandato professionale tra le parti avente data antecedente al decesso. I termini relativi agli adempimenti sono sospesi per sei mesi a decorrere dalla data del decesso.

Entro trenta giorni dal decesso del libero professionista, il cliente deve consegnare o inviare il relativo mandato professionale tramite raccomandata A/R oppure con PEC, presso i competenti uffici della pubblica amministrazione.

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