Affidabilità e integrità dell'operatore: l'esclusione da una gara per gravi illeciti professionali

L'operatore è tenuto a comunicare alla SA eventuali vicende utili a stabilire l'integrità e l'affidabilità nello svolgimento di un affidamento. Diversamente, la Stazione Appaltante è legittimata ad escluderlo

di Redazione tecnica - 14/12/2022

La revoca dell'aggiudicazione di una gara per gravi illeciti professionali è legittima, quando la violazione riguardi la mancata comunicazione di un'annotazione al casellario ANAC, per giunta relativa al comportamento negligente dell'operatore economico.

Esclusione da procedura di gara: l'affidabilità dell'operatore

Sulla base di questi presupposti il TAR Campania, con la sentenza n. 3380/2022, ha respinto il ricorso contro una stazione appaltante, che aveva revocato un’aggiudicazione ed escluso un raggruppamento dalla procedura di gara per l'affidamento di lavori. Durante la verifica dei requisiti, la Stazione appaltante ha rilevato appunto un’annotazione nel casellario informatico ANAC, riferita ad un’altra procedura di gara. La ricorrente, destinataria del provvedimento di aggiudicazione, nonostante sia stata convocata tre volte dalla SA, non ha presenziato agli incontri per la consegna dei lavori ai fini delle esecuzione in via di urgenza, giustificando la propria condotta in ragione della mancata richiesta, da parte del responsabile del procedimento, della costituzione della polizza assicurativa prevista dall’art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici).

I motivi dell'esclusione

Constatata la sussistenza di tale annotazione, la Stazione appaltante ha quindi chiesto alla ricorrente specifici chiarimenti  e ha provveduto alla revoca dell’aggiudicazione già disposta ritenendo i fatti rilevanti sia ai fini dell’art. 80 comma 5, lett. c bis, del d.lgs. n. 50/2016, in quanto non dichiarati in gara, sia ai fini dell’art. 80, comma 5, lett. c, del medesimo decreto, in quanto integranti un grave illecito professionale in grado di rendere dubbia l’affidabilità dell’operatore economico.

Come spiega il TAR, la ricorrente si è sottratta alla consegna dei lavori; la necessità di avviare al più presto l’esecuzione dei contratti al fine di evitare interruzioni nei servizi di manutenzione hanno così indotto la Stazione appaltante a revocare la precedente aggiudicazione, stigmatizzando il “comportamento negligente e scorretto dell’operatore economico” che ha determinato il mancato avvio delle attività “per fatto ad esso imputabile contravvenendo ai propri obblighi e alle condizioni stabilite nel capitolato speciale d’appalto” ed evidenziando “un danno significativo per la Stazione appaltante” in termini di ripetizione delle operazioni conclusive della gara.

La Stazione appaltante ha quindi valutato tali fatti in relazione alla procedura oggetto del presente ricorso, ritenendo configurabile un grave illecito professionale in grado di compromettere l’integrità e l’affidabilità dell’operatore economico.

La sentenza del TAR

Sul punto occorre considerare che, ai fini della configurazione di un grave illecito professionale, le Linee guida ANAC n. 6 attribuiscono rilevanza anche a “tutti i comportamenti contrari ai doveri di leale collaborazione che abbiano comportato la mancata sottoscrizione del contratto per fatto doloso o gravemente colposo dell’affidatario e la conseguente escussione della garanzia prevista dall’art. 93 del Codice” e, secondo la costante giurisprudenza, la Stazione appaltante ben può di attribuire rilevanza, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016, ad ogni vicenda pregressa, anche non tipizzata, collegata all'esercizio dell'attività professionale e contraria ad un dovere imposto da una norma giuridica, che, per la sua gravità, sia in grado di minare l’affidabilità dell’operatore economico. Assume quindi rilevanza anche una condotta tenuta nel periodo intercorrente tra l’aggiudicazione e la stipula del contratto.

Risultano di conseguenza violate le disposizioni generali e speciali che impongono all’aggiudicatario, su richiesta della Stazione appaltante, di procedere all’esecuzione in via d’urgenza, previa consegna dei lavori; si tratta di una violazione grave, considerata la consapevole reiterazione della condotta, oltre che l’ingiustificata sottrazione alla esecuzione nonostante l’essenzialità dell’avvio delle lavorazioni al fine di assicurare la continuità di servizi non interrompibili.

Secondo il TAR, la vicenda, che attiene alla serietà nell’assunzione dell’impegno esecutivo, a prescindere dallo specifico settore di attività oggetto della procedura, correttamente è stata ritenuta idonea a compromettere la valutazione di affidabilità dell’operatore economico che ben potrebbe, come evidenziato nel provvedimento, reiterare il comportamento nella procedura in questione: risulta pertanto sussistere la causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c, del d.lgs. n. 50/2016, considerato anche che la Stazione appaltante può valutare i gravi illeciti professionali imputabili all’operatore economico partecipante secondo un giudizio discrezionale che la giurisprudenza ritiene sindacabile solo nel caso irragionevolezza e abnormità.

La comunicazione dell'annotazione

Inoltre l’operatore, sulla base di una condotta improntata a correttezza e buona fede, avrebbe dovuto comunicare alla Stazione appaltante la circostanza sopravvenuta, costituita dalla revoca dell’aggiudicazione relativa ad altra procedura e dall’annotazione nel casellario ANAC.

Tale omissione, seppur non avente un effetto espulsivo automatico, assume rilevanza ai fini dell’art. 80, comma 5, lett. c bis, del d.lgs. n. 50/2016, come correttamente evidenziato dalla Stazione appaltante che ha tratto da essa ulteriori ragioni di inaffidabilità del concorrente; l’omessa comunicazione delle rilevanti e sopravvenute circostanze sopra descritte ha impedito le conseguenti valutazioni in merito alla perdurante affidabilità del concorrente e, più generale, alla continuità nel possesso dei requisiti.

L’Amministrazione, nell’esercizio della discrezionalità attribuita dalla norma, ha pertanto ritenuto, non irragionevolmente, anche tale omissione rilevante ai fini del giudizio di inaffidabilità del concorrente e della sua esclusione dalla procedura.

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