Affidamento diretto e principio di rotazione: interviene il MIMS

Un nuovo parere del MIMS interviene sulle possibilità di deroga al principio di rotazione nel caso di affidamento diretto

di Redazione tecnica - 09/03/2022

Nel caso in cui l'operatore economico uscente è stato selezionato con procedura aperta, è possibile affidare direttamente allo stesso, senza l'obbligo della rotazione, un nuovo contratto avente ad oggetto una prestazione rientrante nella stesso settore di servizi del contratto precedente, se il nuovo contratto è di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Decreto Semplificazioni)?

Affidamento diretto e principio di rotazione: il parere del MIMS

Ha risposto a questa domanda il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) con il parere n. 1156/2022 che fa il punto dell'applicazione del principio di rotazione nel caso di affidamento diretto di lavori di importo inferiore a 150.000 euro e di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro.

Ricordiamo che, come previsto dal Decreto Semplificazioni, fino al 30 giugno 2023 è possibile procedere con affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 (Principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti), e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione.

Il rispetto del principio di rotazione

Il MIMS risponde che sulla base di quanto rappresentato trovi ugualmente applicazione il principio di rotazione, salvo il caso in cui la stazione appaltante non abbia adottato apposito regolamento distinguendo per fasce di importo e la procedura in esame rientri, appunto, in una diversa fascia di importo. Si tratta ad ogni modo di un principio derogabile previa idonea motivazione, nonché in caso di procedura c.d. "aperta al mercato".

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