L’affidamento dei Servizi di Architettura e Ingegneria in Sicilia

Le novità introdotte sui Servizi di Architettura e Ingegneria dal nuovo quadro normativo, determinato dal D.Lgs. n. 36/2023 e dalla L.R. n. 12/2023

di Rino La Mendola - 20/02/2024

Con la Legge Regionale n. 12 dello scorso 12 ottobre 2023, la Regione Siciliana, in virtù del proprio Statuto Speciale, ha recepito con modifiche il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023), introducendo una serie di dispositivi finalizzati alla semplificazione delle procedure per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e per l’approvazione dei progetti, in accoglimento alle proposte avanzate dalle professioni tecniche.

Adeguamento Regione Siciliana: raggiunti importanti obiettivo

La Regione Siciliana, accogliendo i suggerimenti degli Ordini delle Professioni Tecniche, ha raggiunto una serie di obiettivi importanti:

  1. la costituzione della Centrale Unica di Committenza, che si articola in due rami: il primo, presso l’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità- Dipartimento Regionale Tecnico (per lavori e servizi di architettura e ingegneria) ed il secondo, presso l’Assessorato Regionale dell’Economia (per acquisizione beni e servizi);
  2. l’Apertura del mercato dei lavori pubblici ai giovani, alle strutture professionali medio-piccole ed ai professionisti di talento;
  3. la Semplificazione delle procedure di affidamento dei Servizi di Architettura e Ingegneria (SAI) e delle procedure di approvazione dei progetti.

Tralasciando il primo punto, che meriterebbe una diffusa trattazione in separata sede, affrontiamo appresso il tema dei servizi di architettura e ingegneria, con particolare riferimento all’apertura del mercato ed alla semplificazione delle procedure. 

Apertura del mercato dei lavori pubblici ai giovani, alle strutture professionali medio-piccole ed ai professionisti di talento

In applicazione al nuovo codice dei contratti, i Servizi di Architettura e Ingegneria (SAI) possono essere affidati con le procedure schematizzate nella tabella seguente:

Tabella A

Affidamento SAI con procedure ordinarie

D.Lgs. n. 36/2023

Importo stimato

Affidamento

Modalità

Art. 50 comma 1 lett. b)

< 140.000 euro

Diretto

Anche senza consultazione di più OOEE

Art. 50 comma 1 lett. e)

>= 140.000 e < soglie com.
[221.000]*
*[143.000] per Autorità Centrali

Procedura negoziata

Previa consultazione di almeno cinque OOEE

Articolo 71

=> soglie comunitarie
[221.000]*
*[143.000] per Autorità Centrali

Procedura aperta

Aperta a tutti gli OOEE in possesso dei requisiti richiesti nel bando

Artt. 72 e 70 comma 6

Procedura ristretta

Nel bando la SA può indicare il numero massimo di OOEE ammessi alla gara (art.70 comma 6)

Per partecipare alle gare, gli Operatori Economici devono essere in possesso dei:

  1. requisiti di ordine generale (non essere sottoposti a nessuna delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del codice);
  2. requisiti di idoneità professionale, di cui all’art.100 comma 1 lettera a) del codice (ad esempio: iscrizione ordine professionale);
  3. requisiti speciali (economico finanziari e di capacità tecnico-professionale), di cui all’art. 100 comma 1 lettere b) e c) del codice.

Tralasciando i requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b), sulle quali la Legge Regionale 12 non interviene, nella tabella seguente si riportano i requisiti speciali richiesti per gli affidamenti dei Servizi in oggetto sul territorio regionale:

Tabella B

REQUISITI  SPECIALI

In Sicilia, in virtù della L.R. 12/2023
Art.10 ter  L.R.12/2011 e ss.mm.ii.

Decreto Legislativo 36/2023
Art. 100 comma 11

Economico-finanziari

Copertura assicurativa con massimale pari al 10% dell’importo delle opere
o, in alternativa, con adeguata motivazione,
Fatturato globale maturato nei migliori 3 esercizi degli ultimi 10 anni antecedenti la pubblicazione del bando e non superiore al valore stimato dell’appalto

Fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell’appalto, maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura.

Capacità tecnico-professionali

Avvenuta esecuzione, nei dieci anni prece-denti la pubblicazione del bando, di contratti analoghi a quelli in affidamento, anche a favore di soggetti privati.

Avvenuta esecuzione nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affida-mento anche a favore di soggetti privati

Come si evince dal confronto sopra riportato, rispetto al quadro normativo nazionale, la Legge Regionale promuove un più facile accesso al mercato dei giovani e delle strutture professionali medio-piccole. Reintroduce infatti l’opzione, per gli Operatori Economici, di potere dimostrare i requisiti economico finanziari, utilizzando la propria polizza professionale, che potrà essere di volta in volta integrata, al fine di raggiungere i massimali previsti dal bando. Inoltre, la forbice temporale, entro cui poter dimostrare le proprie esperienze curriculari, viene estesa da tre a dieci anni.  I principi che hanno ispirato la Regione Siciliana sono stati peraltro rilanciati dall’ANAC che, con il bando tipo n°2, attualmente in consultazione, ha proposto la reintroduzione della polizza assicurativa in luogo del fatturato e l’estensione della forbice temporale sopra richiamata da tre a dieci anni.

Concorsi aperti ai talenti

A questo si aggiunga che l’art.10 quater del testo coordinato della L.R. 12/2011 con la L.R.12/2023 consente, al vincitore di un concorso di progettazione, di dimostrare i requisiti speciali dopo la proclamazione, nella fase di affidamento della progettazione esecutiva, anche costituendo un raggruppamento di professionisti. La partecipazione dei concorsi in Sicilia è dunque aperta a tutti i professionisti in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, anche se questi, al momento della partecipazione alla procedura, non sono in possesso dei requisiti speciali (economico-finanziari e di capacità tecnico amministrativa); requisiti che possono acquisire anche costituendo un raggruppamento nella successiva fase di affidamento della progettazione esecutiva.

Tutto ciò, di fatto, restituisce potere contrattuale ai professionisti di talento ed apre il mercato dei lavori pubblici ai giovani ed alle strutture professionali medio-piccole, che non hanno avuto la fortuna di incrementare il proprio curriculum ed il proprio fatturato negli ultimi anni.

Semplificazione delle procedure di affidamento dei Servizi di Architettura e Ingegneria e delle procedure di approvazione dei progetti

La Legge Regionale 12/2023 ha introdotto una serie di dispositivi per semplificare:

  • le procedure di affidamento dei Servizi di Architettura e Ingegneria;
  • le procedure di approvazione dei progetti.

Semplificazione AFFIDAMENTI

  • ALBO UNICO - Con l’art. 12 della L.R.12/2011 (comma 2), come modificato dalla L.R.12/2023, è stato istituito l’Albo Unico degli Operatori Economici per affidamenti di Servizi di Architettura e Ingegneria di importo inferiore alle soglie comunitarie. Pertanto, a tale albo, costituito a seguito di pubblicità, potranno attingere le stazioni appaltanti per individuare gli Operatori Economici da invitare per le procedure di affidamento diretto o per le procedure negoziate. In particolare, le stazioni appaltanti potranno procedere agli affidamenti di cui all’art.50 comma 1 lettere b) ed e), selezionando gli Operatori Economici da invitare anche direttamente dall’Albo Unico, senza previa costituzione di un elenco specifico per l’affidamento, a seguito di apposito avviso per manifestazioni di interesse, con una notevole riduzione dei tempi per l’affidamento dei servizi. I bandi tipo pubblicati sul sito del DRT comprendono i modelli da utilizzare sia nel caso in cui la stazione appaltante decida di attingere direttamente dall’Albo, che nel caso in cui invece intenda costituire un elenco specifico per l’affidamento [opzione consigliata solo quando i tempi lo consentono]. Anche in quest’ultimo caso, gli Operatori Economici selezionati devono essere comunque iscritti all’Albo Unico di cui al sopra richiamato art.12 comma 2.
  • Bandi tipo - L’Assessore Regionale delle Infrastrutture e dei Trasporti, in attuazione all’art. 7 della L.R. 12/2011, così come modificata dalla L.R.12/2023, con il supporto operativo del Dipartimento Regionale Tecnico, ha varato e pubblicato i bandi tipo per l’affidamento dei Servizi di Architettura e Ingegneria per ciascuna tipologia di procedura (concorsi di progettazione, affidamento diretto, procedura negoziata, procedura aperta e procedura ristretta). I suddetti bandi tipo, che comprendono avvisi, disciplinari, lettere di invito e bandi per ciascuna procedura, saranno costantemente aggiornati a cura del Dipartimento Regionale Tecnico in relazione all’evoluzione della normativa e/o alle determinazioni dell’ANAC.  

Con tali bandi, pubblicati in formato editabile sul sito web ufficiale del Dipartimento Regionale Tecnico/aree tematiche/aree gare/bandi tipo servizi di architettura e ingegneria, la Regione Siciliana ha messo a disposizione delle stazioni appaltanti strumenti fondamentali per velocizzare gli affidamenti necessari per acquisire i progetti utili per attingere alle risorse del PNRR e della programmazione comunitaria. 

Criteri di aggiudicazione ed equo compenso

Come è noto, per l’affidamento dei Servizi di Architettura e Ingegneria, il nuovo quadro normativo stabilisce due criteri i criteri di aggiudicazione:

  • “Prezzo più basso”, per servizi di importo stimato inferiore a 140.000 euro;
  • “Offerta Economicamente Più Vantaggiosa” per servizi di importo pari a superiore a suddetta soglia di  140.000 euro.

Ambedue i criteri prevedono il ribasso dei corrispettivi calcolati con il Decreto di cui all’art.41 comma 15 del codice, entrando in conflitto con la legge 49/2023, che, con l’art.2 comma 3, estende l’equo compenso anche alle prestazioni rese alla Pubblica Amministrazione e, con l’art.3 comma 1, sancisce che sono nulle le clausole che prevedono ribassi rispetto al sopra richiamato decreto parametri.  Sul tema si sono succedute una serie di valutazioni dell’ANAC e dei Consigli Nazionali delle Professioni Tecniche, finalizzate al superamento delle criticità determinate dalla sovrapposizione di due norme di rango primario. Con i bandi tipo varati dalla Regione si stabilisce che, nelle more di eventuali provvedimenti legislativi o pronunce definitive dell’ANAC, il ribasso proposto dagli Operatori Economici impegnati in una gara per l’affidamento di Servizi di Architettura e Ingegneria, con ambedue i criteri di aggiudicazione, deve essere effettuato esclusivamente sull’aliquota forfettaria relativa alle spese di cui all’art.5 del DM 17/06/2016 e ss.mm.ii. Rimane ovviamente ferma la facoltà della Stazione Appaltante di valutare eventuali offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 110 del codice.

Obbligo per le Stazioni Appaltanti di adottare i bandi tipo della Regione

Si ricorda infine che, con l’art. 7 comma 4 del testo coordinato della L.R. 12/2023 con la L.R. 12/2023, viene ribadito l’obbligo del RUP di redigere i documenti di gara, in conformità ai bandi tipo redatti dalla Regione, a pena di invalidità della gara.

“4. Il responsabile del progetto certifica la corrispondenza del bando al bando tipo di riferimento; in casi eccezionali possono inserirsi nel bando specifiche modifiche che il responsabile del progetto, a pena di invalidità, deve idoneamente evidenziare e giustificare in sede di approvazione del bando”.

Concludo qui questo mio primo commento alla Legge 12/2023, varata dal Governo Regionale, su proposta dell’Assessore al ramo Alessandro Aricò ed approvata da un Parlamento Regionale responsabile e consapevole della necessità di dotare la Regione Siciliana di una norma in linea con il quadro normativo nazionale, ma al tempo stesso adeguata all’esigenze della nostra terra. Una legge ispirata alla semplificazione ed all’apertura del mercato dei lavori pubblici ai giovani, alle strutture professionali medio piccole ed ai professionisti di talento, che ha raccolto il consenso delle Professioni Tecniche.

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